Il Ministero dell’Istruzione non darà esecuzione alla sentenza del Tar Lazio con la quale è stato disposto l’annullamento della circolare sulle assunzioni.
Il provvedimento, infatti, è stato emanato senza tenere conto di alcune indicazioni contenute in una precedente sentenza dello stesso tribunale, con la quale era stato disposto il divieto di cumulo dei 30 punti del diploma Ssis con il punteggio di servizio e quello derivante da altri titoli in aggiunta all’abilitazione all’insegnamento.
Il Ministero, ha motivato l’indisponibilità a dare esecuzione alla pronuncia del Tar, affermando che: "la citata sentenza non ha annullato espressamente le graduatorie provinciali, sicché le stesse restano pienamente valide ed efficaci".
In buona sostanza, dunque, secondo l’amministrazione, anche se sono sbagliate, le graduatorie permanenti sono ancora valide. E siccome: "l’esecuzione della sentenza del Tar del Lazio" si legge nel comunicato "relativa ai docenti dei corsi Ssis, riguarda un limitato numero di casi che, comunque, non andrebbero ad incidere sull’assetto delle operazioni stesse e, quindi, sul regolare inizio dell’anno scolastico", altrettanto limitato dovrebbe essere il numero degli eventuali ricorsi (con sicura soccombenza dell’Amministrazione stessa).
Insomma, tutto sotto controllo. A nulla rilevando che l’art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai commi 1 e 2 testualmente recita:
"1. Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.
2. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata".
Un assunto, peraltro, ribadito dalla stessa Amministrazione scolastica nella circolare n. 69/2002, laddove si prende atto "della immediata esecutività della sentenza" del Tar Lazio, che ora si intende contestare.