Il reclamo consiste in un’istanza argomentata in cui si espone il motivo della doglianza e si chiede di rettificare. E va presentato all’amministrazione entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Si tratta, peraltro, di un termine non perentorio.
Anche se è sempre opportuno presentare tempestivamente la richiesta di rettifica per scongiurare il rischio che l’errore ricompaia nella graduatoria defintiva. Nel qual caso, la procedura di contenzioso diventa più complicata, perché è necessario presentare ricorso al Tar oppure al Presidente della Repubblica(ricorso straordinario).
Fermo restando, però, che l’amministrazione può sempre procedere alla rettifica, utilizzando il cosiddetto potere di autotutela. Vale a dire, la facoltà di correggere gli errori contenuti in atti formati dalla stessa amministrazione, in forza della necessità di tutelare il pubblico interesse.
Potere che scaturisce anche dalla necessità di evitare di esporre l’amministrazione al rischio di azioni risacitorie.
L’autotutela, peraltro, può essere azionata anche a domanda dell’aspirante. Ed è anche il caso del reclamo.Che è previsto, però, solo per le graduatorie provvisorie. Nel caso di graduatorie definitive, più propriamente, l’istanza prende la forma del ricorso in opposizione.
A differenza del reclamo, però, il ricorso in opposizione, se accolto, implica la formalizzazione di un vero e proprio decreto di rettifica che, per contro, non è necessario per correggere gli errori contenuti nelle graduatorie provvisorie, che si intendono corrette all’atto della pubblicazione delle definitive. Per i vizi di legittimità, invece, è ammesso il ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica fin dalla fase provvisoria.