La sezione Lavoro del tribunale di Potenza con sentenza n. 187 del 25 febbraio 2000, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto di un’aspirante ad incarichi di supplenza a restare iscritta nelle graduatorie provinciali compilate per l’anno scolastico 1997-98 e della conseguente dichiarazione d’illegittimità del decreto del Provveditore agli Studi che ne aveva disposto la cancellazione (art. 29, D.L.vo n. 80/98). La pronuncia ha scatenato molte polemiche tra gli addetti ai lavori. E’ opinione comune, infatti, che le procedure relative al conferimento delle supplenze costituiscano un caso distinto dalle procedure concorsuali vere e proprie.
La sentenza
Il giudice del lavoro ha rigettato il ricorso affermando che, nel caso specifico, si tratta di tipica materia concorsuale, in quanto la graduatoria provinciale in esame è improntata a caratteri selettivi o valutativi ed è finalizzata all’assunzione, a tempo determinato, presso l’amministrazione della pubblica istruzione. Il presupposto è costituito dal fatto che, nella procedura in esame, “a ciascun aspirante viene conferita una posizione in graduatoria, in base ai titoli prodotti – si legge nel documento – secondo il meccanismo del concorso a titoli, valutati comparativamente tra più soggetti; di qui l’ininfluenza che non vi sia un esame di merito finale, potendo essere la procedura concorsuale anche solo a titoli, senza che detta circostanza ne elida il carattere concorsuale”.
L’antefatto
Per comprendere appieno la vicenda è opportuno chiarirne i presupposti. Un’insegnante di materie letterarie già inserita nella graduatoria provinciale del Provveditorato di Potenza per il triennio 1995/98, a seguito dell’esaurimento dell’omologa graduatoria del Provveditorato di Livorno, presentava domanda di inserimento presso quest’ultima sede per l’anno 1998. Tale adempimento comportava il depennamento dalla graduatoria di Potenza, ove era iscritta, non potendosi figurare in più di una graduatoria provinciale(art. 13, c. 9, O.M. n. 371/94). Nel frattempo il legislatore interveniva prorogando per un altro triennio la validità delle graduatorie, determinando il rinnovo automatico della precedente stesura, senza il consueto aggiornamento che, di norma, interviene ogni tre anni. La ricorrente, quindi, perdeva il diritto a chiedere l’inserimento in un’altra graduatoria al termine dell’anno scolastico 1997/98. Di qui la presentazione del ricorso , con il quale chiedeva di essere collocata a margine della graduatoria di Potenza e il risarcimento del danno.
Il commento
La pronuncia è stata duramente criticata dalla dottrina, che ha avanzato una serie di puntuali riserve circa il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice del lavoro. Le critiche partono dalla considerazione che nelle procedure concorsuali propriamente dette il reclutamento del personale è finalizzato a ricoprire un certo numero di posti di lavoro vacanti, prestabilito al momento dell’indizione del concorso. La selezione avviene generalmente attraverso l’espletamento di prove di esame da parte dei candidati e la loro discrezionale valutazione a cura di un’apposita commissione. Al termine delle prove si procede alla formulazione di una graduatoria finale di merito dei concorrenti e con la nomina dei vincitori sui posti disponibili, in posizione di titolarità. Per contro, l’iscrizione degli aspiranti nelle graduatorie degli incarichi a supplenze nelle scuole secondarie non è disposta in relazione a posti già disponibili. Può, infatti, verificarsi l’evenienza che, nel corso dell’anno scolastico, tutti i posti siano ricoperti dagli insegnanti titolari e che nessun incarico di supplenza venga conferito. Essa, infatti, viene effettuata automaticamente, sulla base del mero riscontro del possesso dei requisiti da parte dell’aspirante (accertamento costitutivo). In più, non richiede l’espletamento di alcuna prova di esame o valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione e non conduce alla nomina di titolari, ma alla transitoria copertura di posti resisi temporaneamente vacanti, in posizione di vicarietà.
Gli effetti sul contenzioso dell’art. 29 del CCNL
La pronuncia giurisprudenziale potrebbe ingenerare una tendenza all’interpretazione estensiva dell’istituto concorsuale. E tutto ciò potrebbe andare incontro ai ricorsi promossi dai docenti esclusi dalla procedura di assegnazione del compenso accessorio regolata dall’art. 29 del CCNL. Verrebbe, infatti, a cadere l’argomentazione secondo la quale tale procedura non sarebbe un concorso. Di qui la possibilità di far valere l’analogia con i concorsi a preside, che prevedono il possesso di un requisito di anzianità di soli 7 anni (art. 28-bis D.L.vo n. 297/93). Sempre che l’orientamento giurisprudenziale continui in questa direzione e che le parti non intervengano modificando la clausola contestata.
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