Nella tabella di valutazione prevista nell’allegato A della bozza dell’ordinanza al punto B viene espressamente affermato come valutare il servizio prestato presso le scuole di ogni ordine e grado nello stesso profilo per cui si chiede l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA.
Per tale voce, la tabella di valutazione fa una netta differenziazione tra:
- servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali, il cui servizio è valutato 6 punti per anno scolastico e 0,50 per ogni mese o frazione di quindici giorni
- servizio prestato presso istituzioni scolastiche non statali autorizzate, parificate, sussidiate o sussidiarie, pareggiate, legalmente riconosciute o convenzionate e paritarie, il cui servizio è valutato la metà e precisamente 3 punti per anno scolastico e 025 per ogni mese o frazione di quindici giorni.
Tale differenziazione non trova riscontro nella recente sentenza del 15 gennaio 2021 del TAR Lazio, con la quale viene esteso il principio già consolidato per le graduatorie dei docenti di valutare in egual misura sia il servizio prestato nelle scuole statali che nelle scuole non statali paritarie.
Questo principio, come afferma l’avv. Caudullo, è certamente applicabile anche per il personale ATA, per cui, qualora ciò non fosse recepito dal testo definitivo dell’O.M., la stessa “andrebbe impugnata dagli interessati che volessero rivendicare la valutazione per intero di detti servizi.”