Le domande pervenute alle scuole entro il 26 aprile 2021 per la conferma, aggiornamento e nuovo inserimento delle graduatorie terza fascia Ata sono state 2.178.949. Tutte queste istanze sono, in questi giorni, oggetto di valutazione, da parte delle Segreterie scolastiche.
Le scuole tra le altre incombenze che hanno, in questi mesi di giugno e luglio devono lavorare anche per redigere le graduatorie di terza fascia Ata, un lavoro pantagruelico che deve essere definitivamente concluso, con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i tempi per l’espletamento dei reclami e la pubblicazione delle graduatorie definitive, entro il 31 agosto 2021.
Le scuole hanno già convocato le commissioni per la valutazione delle domande e stanno già valutando le istanze per ogni profilo richiesto dagli aspiranti.
Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall’aspirante nel modello di domanda, per verificare l’ammissibilità della stessa, l’inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l’indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l’attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l’applicazione telematica resa disponibile dall’Amministrazione.
L’applicazione telematica prevede anche la “possibilità” di verifica del punteggio degli anni precedenti, ma tale verifica di controllo, attuabile solo per le istanze di conferma e aggiornamento e assolutamnte superflua se l’aspirante ha già svolto supplenza ed ha avuto il controllo di tutti i titoli da parte della scuola che ha stipulato contratto di supplenza. Di norma comunque la commissione di valutazione, che non possiede i dati o li possiede solo parzialmente dei trienni precedenti, si deve concentrare principalmente sulla valutazione di quanto dichiarato nella domanda riferita al triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Ai fini dei controlli, oltre questo passaggio di verifica dei titoli autocertificati, c’è anche un ulteriore controllo previsto ai sensi dell’art.11 del DM 50 del 3 marzo 2021. In tale norma è specificato che l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua,
tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
All’esito dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l’esclusione dalle graduatorie,ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento adottato all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza.
Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.
Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.
Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l’autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell’ambito della medesima provincia. A tal fine, l’ufficio scolastico territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
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