Il Ministero ha risposto ai numerosi quesiti relativi alla possibilità di far riferimento alla posizione sostanziale degli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di terza fascia Ata in sede di valutazione dei reclami.
Con nota 23007 del 23 luglio 2021 il MI ha chairto che “stante la casistica eterogenea e la conseguente impossibilità di fornire indicazioni specifiche in assenza di un puntuale esame delle singole fattispecie, si rimette alle Istituzioni scolastiche competenti la valutazione sulla presenza dei presupposti che consentono di emendare quelle inesattezze delle quali possa ragionevolmente consentirsi la regolarizzazione“.
Quindi, le scuole potranno apportare correzioni “laddove gli errori o le mere irregolarità risultino agevolmente riscontrabili, in base ad elementi contenuti nelle domande presentate dai candidati ovvero da informazioni presenti al SIDI (es. servizi svolti, ove effettivamente sussistenti e comprovati, e proposti dal sistema informatico) e non si renda, pertanto, necessaria un’integrazione postuma della documentazione al di fuori dei termini di presentazione della domanda“.
Critica la FLC CGIL: “Pur apprezzando lo sforzo del MI di circoscrivere i casi emendabili, dal momento che il MI stesso ha implicitamente ammesso la presenza di disfunzioni del sistema, sarebbe stato più utile fornire chiarimenti univoci per tutto il territorio nazionale anziché lasciare la responsabilità alle scuole, con il rischio di possibili disomogeneità di trattamento“.
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