
La UIL Scuola ha inviato una comunicazione al Ministero dell’Istruzione per segnalare le discrepanze nella valutazione dei titoli socio-assistenziali, socio-sanitari e di assistenza educativa ai disabili, rilasciati dalle Regioni, ai fini dell’accesso alle graduatorie di terza fascia del personale ATA.
Numerosi istituti scolastici, infatti, stanno adottando criteri differenti nell’assegnazione del punteggio previsto dal DM 89 del 21 maggio 2024, generando incertezze e possibili esclusioni non giustificate.
Per questo, la UIL Scuola ha richiesto la pubblicazione di una FAQ ufficiale che fornisca un’interpretazione univoca della normativa.
La lettera della UIL Scuola
La UIL ha ricevuto molte segnalazioni riguardanti una difformità valutativa da parte di diverse istituzioni scolastiche relativamente alle “Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore per l’assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni” (Allegati A/5 ed A/6 Tabelle di valutazione dei titoli relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Collaboratore ed Operatore scolastico).
Nello specifico, la mancata valutazione delle qualifiche sopra richiamate, se rilasciate dopo il 2012, si basa sull’assenza del percorso previsto per il conseguimento delle qualifiche IeFP.
A tal fine, nella lettera inviata al MIM, la UIL Scuola precisa che:
“Il riferimento alle qualifiche IeFP non può riguardare anche la valutazione delle qualifiche regionali socio-assistenziali, socio-sanitarie e di assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni, poiché queste non rientrano tra quelle attivabili dai percorsi IeFP, come stabilito dalla normativa in calce richiamata.
Il punteggio previsto dalle Tabelle A/5 ed A/6, punto 2 (1 punto per qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore per l’assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni) non può riferirsi alle qualifiche di durata triennale/quadriennale previste dal percorso IeFP, le quali rappresentano uno dei titoli di accesso previsti per i profili professionali di collaboratore ed operatore Scolastico, come disposto dall’Art. 2, comma 5, lettere g) ed h) del DM 89 del 21 maggio 2024.
Le evidenze di cui ai punti precedenti sono riscontrabili anche dalle informazioni presenti sul sito del MIM, che, nell’elencare gli indirizzi attinenti alle qualifiche IeFP, non include quelle riferite all’ambito socio-assistenziale e/o socio-sanitario”.
Fatte queste premesse, il Sindacato sottolinea come sia evidente “che agli aspiranti inseriti in dette graduatorie e in possesso di una delle qualifiche sopra richiamate, non di durata triennale/quadriennale, spetti l’attribuzione di 1 punto in conformità a quanto disposto dalle tabelle A/5 e A/6 – Tabelle di valutazione del DM 89 del 21 maggio 2024“.
Per queste ragioni, chiede “la pubblicazione di una specifica FAQ per chiarire la corretta applicazione della normativa ed evitare l’instaurazione di contenziosi che potrebbero determinare la soccombenza dell’amministrazione e la penalizzazione di numerosi aspiranti in possesso delle qualifiche in oggetto“.