Molti dirigenti scolastici, messi sotto pressione da alcuni pareri della Funzione Pubblica, richiedono certificazioni molto particolareggiate e specifiche per le assenze riferite alle gravi patologie. Qualche dirigente scolastico arriva a richiedere, al docente o comunque al proprio dipendente, certificazione medica con la diagnosi medica specifica della grave patologia, il tipo di terapia salvavita che il dipendente effettua e addirittura i medicinali utilizzati per la terapia. Tutto questo per il semplice fatto che certo tipo di malattia non viene calcolato nel computo della malattia ordinaria e perché le assenze per gravi patologie non sono soggette alla visita fiscale e non hanno le trattenute sulla parte accessoria del cedolino o per gli insegnanti sulla parte del cedolino denominata retribuzione professionale docente. Possiamo dire, con assoluta certezza e senza timori di sbagliare, che la valutazione di una grave patologia spetta alla competente ASL e non certo al dirigente scolastico. Quindi se il docente presenta una certificazione ASL in cui chiede dei giorni di mlattia per grave patologia e per effettuare delle terapie salvavita, il dirigente scolastico non può entrare nel merito di una valutazione certificata da un’Azienda Sanitaria Locale.
La grave patologia del dipendente non può quindi essere rimessa alla valutazione del dirigente scolastico ma, per la sua particolare specificità, deve essere certificata dalla competente azienda sanitaria locale e nella certificazione deve essere riportartata la tipologia di terapia, temporaneamente e/o parzialmente invalidante, da effettuare come procedura salvavita. Se la certificazione è rilasciata su carta intestata del servizio sanitario pubblico da parte dello specialista, ma anche dal medico di famiglia, ed è scritto che si tratta di “grave patologia” e il bisogno di una specificata terapia, allora la documentazione non può essere contestata e risulta pienamente idonea. Cosa diversa è se la certificazione fosse scritta da uno specialista privato che non ha attinenza con il servizio sanitario nazionale.
Appare evidente che il dirigente scolastico ha il dovere di proteggere i dati sensibili della documentazione medica tenendo conto del trattamento dei dati personali e della privacy. Tale documentazione dovrà essere trattata ai sensi del d.lgs. 196/2003 e la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale non ha motivo di essere valutato o fatto valutare da persone esterne alla scuola. Una volta che l’Amministrazione ha la documentazione consegnata in modo chiaro e corretto, quindi è messa a conoscenza dello status di “grave patologia” e del tipo di terapia che il dipendente è chiamato ad effettuare, non esistono più motivi ostativi per non concedere la malattia non computabile e priva di visita fiscale.
A prescindere dalle puntualizzazioni della Funzione Pubblica, la norma contrattuale di riferimento per le assenze per gravi patologie di docenti e personale Ata è l’art.17, comma 9, del CCNL 2006/2009. In tale norma è scritto che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
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