Personale

Gravi patologie, la valutazione non spetta al dirigente scolastico ma alla competente ASL

Molti dirigenti scolastici, messi sotto pressione da alcuni pareri della Funzione Pubblica, richiedono certificazioni molto particolareggiate e specifiche per le assenze riferite alle gravi patologie. Qualche dirigente scolastico arriva a richiedere, al docente o comunque al proprio dipendente, certificazione medica con la diagnosi medica specifica della grave patologia, il tipo di terapia salvavita che il dipendente effettua e addirittura i medicinali utilizzati per la terapia. Tutto questo per il semplice fatto che certo tipo di malattia non viene calcolato nel computo della malattia ordinaria e perché le assenze per gravi patologie non sono soggette alla visita fiscale e non hanno le trattenute sulla parte accessoria del cedolino o per gli insegnanti sulla parte del cedolino denominata retribuzione professionale docente. Possiamo dire, con assoluta certezza e senza timori di sbagliare, che la valutazione di una grave patologia spetta alla competente ASL e non certo al dirigente scolastico. Quindi se il docente presenta una certificazione ASL in cui chiede dei giorni di mlattia per grave patologia e per effettuare delle terapie salvavita, il dirigente scolastico non può entrare nel merito di una valutazione certificata da un’Azienda Sanitaria Locale.

Certificazione idonea

La grave patologia del dipendente non può quindi essere rimessa alla valutazione del dirigente scolastico ma, per la sua particolare specificità, deve essere certificata dalla competente azienda sanitaria locale e nella certificazione deve essere riportartata la tipologia di terapia, temporaneamente e/o parzialmente invalidante, da effettuare come procedura salvavita. Se la certificazione è rilasciata su carta intestata del servizio sanitario pubblico da parte dello specialista, ma anche dal medico di famiglia, ed è scritto che si tratta di “grave patologia” e il bisogno di una specificata terapia, allora la documentazione non può essere contestata e risulta pienamente idonea. Cosa diversa è se la certificazione fosse scritta da uno specialista privato che non ha attinenza con il servizio sanitario nazionale.

Documentazione medica e privacy

Appare evidente che il dirigente scolastico ha il dovere di proteggere i dati sensibili della documentazione medica tenendo conto del trattamento dei dati personali e della privacy. Tale documentazione dovrà essere trattata ai sensi del d.lgs. 196/2003 e la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale non ha motivo di essere valutato o fatto valutare da persone esterne alla scuola. Una volta che l’Amministrazione ha la documentazione consegnata in modo chiaro e corretto, quindi è messa a conoscenza dello status di “grave patologia” e del tipo di terapia che il dipendente è chiamato ad effettuare, non esistono più motivi ostativi per non concedere la malattia non computabile e priva di visita fiscale.

Cosa dice il CCNL scuola

A prescindere dalle puntualizzazioni della Funzione Pubblica, la norma contrattuale di riferimento per le assenze per gravi patologie di docenti e personale Ata è l’art.17, comma 9, del CCNL 2006/2009. In tale norma è scritto che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

Lucio Ficara

Articoli recenti

GPS 2024-2026, ecco quali sono i prossimi passi per ottenere una cattedra al 31/08 o al 30/06.

Gli uffici scolastici delle varie province italiane si stanno organizzando, con l'aiuto delle scuole polo,…

02/07/2024

Concorso straordinario docenti di religione, invio domande entro il 2 luglio. Tutte le faq

Sono due le procedure concorsuali in scadenza oggi, 2 luglio 2024: una riguarda il concorso…

02/07/2024

Maturità, tanti genitori accompagnano i figli all’orale. Un dirigente: “Infantilismo, accade meno negli istituti tecnici”

Ieri abbiamo parlato di un'abitudine che sta diventando sempre più comune, quella di festeggiare la…

02/07/2024

PCTO all’estero, le scuole possono candidarsi fino alle ore 18 del 2 luglio 2024

Facendo seguito all’avviso prot. n. 25532 del 23 febbraio 2024, finalizzato a sostenere l’offerta formativa…

02/07/2024

Sostegno Indire, requisiti e novità del Dl Scuola: Valditara alla Camera – DIRETTA ore 13,00

Oggi, martedì 2 luglio, alle ore 13, la Commissione Cultura della Camera svolge, in videoconferenza, il…

02/07/2024

Maturità, dopo l’esame la classe chiede di andare alla tomba della prof: “Ci conforta pensare che una parte di lei sia qui con noi”

Alcuni studenti, dopo l'esame di maturità, si sono ritrovati presso la tomba di una loro…

02/07/2024