Il Tar del Lazio emette un’altra ordinanza che avalla in pieno i provvedimenti con i quali è stato stabilito l’obbligo di esibizione della ‘Certificazione verde Covid 19’ da parte del personale della scuola. E dice anche che sono lecite le modalità di controllo e le conseguenze, quindi anche le sanzioni pecuniarie, per il suo mancato rispetto.
Il Tribunale amministrativo stavolta ha ritenuto che “le disposizioni contenute nella circolare impugnata trovano il loro referente in quelle legislative a monte, sulla cui legittimità costituzionale non pare allo stato potersi dubitare”.
I giudici amministrativi non ravvisano, in particolare, “alcuna violazione dell’art. 41 Cost. (che sancisce la libertà d’iniziativa economica ndr) atteso che la richiesta di munirsi ed esibire la certificazione verde per l’accesso agli istituti scolastici non si pone in contrasto con i principi costituzionali intesi a salvaguardare l’iniziativa economica dei privati”.
Pollice verso anche riguardo “la paventata violazione dell’art. 32 Cost. (che tutela la salute della persona ndr ) pare ravvisabile nel caso di specie, nella considerazione che per ottenere il documento in questione non è necessario sottoporsi al vaccino, attesa la possibilità, in alternativa, di dimostrare di essere risultati negativi ad un tampone ovvero di essere guariti dall’infezione da Covid-19 da non più di sei mesi”.
E ancora: sempre per il Tar “nessun contrasto pare poter essere riscontrato tra la normativa nazionale e quella europea con cui è stato istituito il green pass, posto che tale misura rientra nell’ambito di predisposizioni, concordate e definite a livello comunitario e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale”.
Disco rosso, sempre da parte dei giudici del tribunale regionale del Lazio, “in relazione alle dedotte violazioni della privacy, il Garante ha già espresso parere favorevole sul DPCM del 10 settembre 2021″.
A proposito della sanzione disciplinare automatica che porta alla sospensione del lavoratore dopo cinque giorni di assenza per mancato possesso della certificazione verde, senza l’instaurazione di alcun procedimento disciplinare, i giudici fanno un passo indietro.
“Il pregiudizio lamentato – scrive il Tar – è solo potenziale e, peraltro, la sua concretizzazione postulerebbe l’effettiva adozione di un provvedimento disciplinare sulla cui legittimità, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il sindacato spetta al giudice del lavoro e non al giudice amministrativo“.
Niente da fare anche sulla richiesta dei ricorrenti a proposito del fatto che il Green pass mediante l’effettuazione di tamponi dovrebbe essere sostenuto dal datore di lavoro: per il Tar questa procedura “ha per destinatari la generalità dei consociati, e non soltanto i lavoratori” e quindi “si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in via generale, prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori”.
A proposito, infine, sui rilievi mossi da proponenti del ricorso sul fatto che il personale scolastico non rientri tra quelle professioni per cui la legge ha previsto, per determinate patologie, un obbligo vaccinale, il Tribunale regionale ritiene che le lamentele “risultano essere infondate, tenuto conto che, da un lato, per il Sars-Cov2 nel nostro ordinamento non è stato introdotto alcun obbligo vaccinale per nessuna categoria di consociati e che, dall’altro lato, il rilascio della certificazione verde per l’accesso al lavoro può essere ottenuta in uno degli altri modi evidenziati e non necessariamente mediante l’inoculazione del vaccino”.
Già nella prima decade di ottobre, il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso di alcuni insegnanti, pubblicando un’ordinanza che ha di fatto dichiarato legittimi i provvedimenti con i quali è stato stabilito che al personale scolastico privo di Green pass non sono dovute retribuzione, né altro compenso o emolumento. In quell’occasione, non è stata inoltre accordate la sospensione cautelare sul certificato verde, come invece avevano chiesto i docenti.
Sempre in quell’occasione, i giudici hanno ritenuto che il danno sia meramente patrimoniale e la certificazione verde può rientrare in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporanea, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale.
Per il Tar del Lazio, inoltre, il “depotenziamento degli strumenti (come il Green pass) determinerebbe un vuoto regolativo foriero, nell’attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute.
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