Il Consiglio di Stato conferma la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha emesso un’ordinanza con la quale si dava via libera all’obbligo di possesso della ‘Certificazione verde Covid 19’ a scuola, respingendo i ricorsi presentati da alcuni docenti. Attraverso due distinti decreti, la Terza Sezione presieduta da Franco Frattini ha confermato la decisione del Tar laziale e respinto quindi tutte le ipotesi di illegittimità: quella sulla mancata privacy, sull’ipotesi di discriminazione e sul diritto di gestione individuale della salute poiché sottostante a quella pubblica ed in particolare alla tutela degli studenti.
le presunte violazioni della privacy “sono contraddette sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy” sia “dal dato puramente tecnico e non contestato con argomenti credibili, secondo cui la lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale allorché emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi”.
Secondo il Consiglio di stato, inoltre, il Green pass non è un elemento discriminante dato che “il lavoratore è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde con test differenti quali l’antigenico rapido“.
Il tampone, quindi, scongiura l’obbligo di somministrazione del vaccino da parte del lavoratore e per questo motivo, secondo i giudici, cade la tesi dell’obbligatorietà del vaccino.
A proposito del diritto individuale alla salute e quindi sul diritto a rifiutarsi di sottoporsi al vaccino anti-Covid, il massimo giudice speciale amministrativo ha ribadito che un “eguale diritto di una collettività di persone – nella specie gli studenti – il cui ‘diritto a scongiurare possibili contagi’ ha prevalenza perché espressione di una componente della ‘salute pubblica’ a fronte del diritto del docente”.
Inoltre, per i giudici del Consiglio di Stato, il diritto individuale alla salute non può essere considerato “in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente”.
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