L’art. 9-ter del Decreto-Legge 22 aprile n. 52, introdotto dal D.L. n. 111 del 2021, prevede, poi, che, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario”, nonché “gli studenti universitari”, devono essere in possesso e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”). Le disposizioni si applicano anche alle istituzioni AFAM in base all’art. 1, comma 7, dello stesso D.L. 111/2021.
Sulla base di quanto sopra, il Ministero Università e Ricerca, con la nota 11600, ha precisato che la disposizione in esame si applica, oltre che al personale docente e tecnico amministrativo dipendente dall’istituzione, anche a:
- docenti a contratto
- supplenti
- visiting teacher
- accompagnatori al pianoforte,
- a tutti gli studenti, compresi gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale.
L’obbligo del possesso della certificazione verde COVID 19 e le connesse
disposizioni non si applicano al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti e al personale non di ruolo innanzi richiamato, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Controllo a campione per gli studenti
Le verifiche sul possesso del c.d. “green pass” da parte degli studenti “sono
svolte a campione con le modalità individuate dalle università” (ovvero dalle istituzioni AFAM).
L’obbligo per gli studenti si estende a tutte le attività didattiche e curriculari in presenza, quali, ad esempio, lezioni, esami, laboratori, prove, tirocini, sedute di diploma e ricevimento da parte dei docenti, nonché per le attività connesse, quali, sempre a titolo esemplificativo, l’accesso a biblioteche, aule studio, laboratori, eventi, mostre, concerti, ecc..
L’obbligo emerge anche in relazione all’accesso presso le mense e gli alloggi studenteschi o, comunque, presso qualunque spazio adibito a sede AFAM.