Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, il lavoratore può comunque entrare in servizio se presenta un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato.
Lo si legge nel testo della Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato ieri, 23 settembre, al Senato.
Il certificato che il lavoratore presenta dovrà attestare che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 della Legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del D.L. 52/2021, vale a dire:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Altri possibili casi
L’USR Lazio, con una nota del 16 settembre, elenca altre due casistiche in cui il lavoratore può essere ammesso anche senza Green pass:
- chi abbia completato il ciclo vaccinale durante il periodo nel quale i sistemi informativi della Regione Lazio erano sotto attacco da parte di non identificati hacker potrebbe non aver ricevuto il codice del green pass. A queste persone, se dimostrano in altro modo di essere in regola, deve essere consentito l’accesso senza che debbano fare un tampone e in attesa che regolarizzino la situazione con l’aiuto del servizio sanitario regionale;
- chi abbia ricevuto la prima dose del vaccino e abbia contratto il Covid-19 più di quattordici giorni dopo l’iniezione ha ricevuto un green pass della durata di soli sei mesi, che potrebbero essere scaduti. La circolare n. 40711 del 2021 del Ministero della salute ci informa che, in questi casi, «la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose». Anche queste persone potrebbero avere un green pass “rosso”, ma hanno diritto ad accedere ugualmente alle strutture scolastiche in base a quanto scrive il Ministero della salute.