Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, il lavoratore può comunque entrare in servizio se presenta un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato.
Lo si legge nel testo della Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato ieri, 23 settembre, al Senato.
Il certificato che il lavoratore presenta dovrà attestare che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 della Legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del D.L. 52/2021, vale a dire:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
L’USR Lazio, con una nota del 16 settembre, elenca altre due casistiche in cui il lavoratore può essere ammesso anche senza Green pass:
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