Come abbiamo già avuto modo di riportare, ci sono dei soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.
Per queste persone, una circolare del Ministero della Salute del 4 agosto scorso, avente ad oggetto Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, prevede che siano rilasciate delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, in formato cartaceo, con validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.
Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
La certificazione viene rilasciata, dunque, nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
La circolare chiarisce anche che la vaccinazione non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione. Invece, l’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Ci sono poi situazioni in cui è possibile valutare l’utilizzo di un vaccino diverso da quello inoculato con la prima dose, ad esempio dopo una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o nei casi di miocardite e pericardite.
Infine, la circolare ribadisce che l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale.
Le certificazioni dovranno contenere:
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).
La verifica del Green pass, come sappiamo, avviene ad opera del Dirigente scolastico o di persona da lui delegata. La lettura del QR code si fa tramite l’App Verifica19 che attesta solo la validità della Certificazione verde senza indicare se il Green pass sia legato all’avvenuta vaccinazione o ad un tampone negativo valido 48 ore o alla guarigione da Covid.
Per quanto riguarda invece la certificazione di esenzione, la situazione è un po’ più complessa, perché, benché non contenga informazioni circa la motivazione clinica della esenzione, in qualche modo fa sì che l’operatore addetto alla verifica (anche se appositamente delegato dal DS) venga a sapere che la persona in questione non è vaccinata.
Questo potrebbe fare insorgere situazioni “antipatiche” e discriminatorie, che si ritiene debbano essere evitate. In attesa dell’informatizzazione del documento (questi dati saranno inseriti nel Green pass?), sarebbe opportuno che la verifica del documento venisse fatta direttamente dal Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro.
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