La questione – che tante polemiche aveva suscitato- è ormai al vaglio della Magistratura.
Respinte le eccezioni di incostituzionalità, la giurisprudenza è ora chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sospensione dal servizio (e dalla retribuzione) dei docenti non vaccinati.
Alcuni docenti novax hanno posto l’accento sul fatto che mentre i docenti sospesi per procedimento penale hanno diritto al 50% della retribuzione ai sensi dell’art.15 del CCNL, i docenti non vaccinati vengono privati dell’intero stipendio.
In questo quadro, la sanzione appare del tutto sproporzionata, considerando che il dipendente accusato di un grave reato riceve comunque metà dello stipendio, mentre per una mancanza meno grave (inosservanza dell’obbligo vaccinale) il dipendente viene privato dell’intera retribuzione.
C’è da dire però che nel primo caso, il dipendente è solo accusato di aver commesso un reato e la sospensione del servizio ha natura esclusivamente cautelare, in attesa dell’accertamento dei fatti.
Il Tribunale di Milano, in una recente pronuncia, dopo aver escluso il paventato contrasto tra la legge nazionale e l’art. 32 della Costituzione (nonché con la normativa comunitaria), ha dichiarato inammissibile la richiesta di condannare il Ministero ad effettuare tamponi ai dipendenti a proprie spese.
Nel confermare quanto ritenuto dal TAR Lazio nei provvedimenti n. 4531/2021 e n. 7394/2021, il Tribunale di Milano ha affermato che la disciplina introdotta dal Legislatore è “finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica”.
Il Tribunale di Torino (sentenza n. 1299 del 28.09.2022) – cui si era rivolta un’assistente tecnica non vaccinata- è giunto a conclusioni parzialmente diverse.
C’è da dire che in questo caso la dipendente era in malattia.
Ciò nonostante, il Dirigente Scolastico – attenendosi a quanto disposto dal Ministero con Circolare n. 1927 del 17.12.2021 e con successiva nota 1929 del 20.12.2021 – aveva comunque disposto la sospensione dal servizio senza retribuzione, in quanto la dipendente aveva omesso di presentare la richiesta di vaccinazione.
L’assistente –in congedo per malattia- si è difesa sostenendo che aveva comunicato che avrebbe prenotato la vaccinazione al rientro in servizio.
Richiamando un precedente del Tribunale di Ivrea (n. 173 del 30.06.2022), il Giudice ha osservato che la finalità dell’obbligo vaccinale consiste nella necessità di prevenire il diffondersi del contagio negli ambienti scolastici.
In questo quadro, la sospensione del lavoratore in malattia appare del tutto illogica, in quanto la sospensione dal servizio non è una misura punitiva, ma “risponde all’esigenza di allontanare dall’ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti”.
E evidente però che il lavoratore in congedo per malattia non può rappresentare alcun rischio per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Dunque, “sospendere dal servizio un lavoratore non vaccinato in congedo per malattia, si configura come una decisione del tutto irragionevole – in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente – o meramente punitiva – in quanto finalizzata a stigmatizzare la scelta del lavoratore di non vaccinarsi”.
Il dibattito è destinato a continuare.
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