Non sono più previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde. Lo si legge in una recente nota del Ministero, che sintetizza le regole principali introdotte dalla Legge 133/2021.
Questo però non significa che siano state cancellate tutte le sanzioni previste per gli inadempienti.
Infatti, il dirigente scolastico che non effettui il controllo del Green pass dei lavoratori e degli esterni è sottoposto all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000.
L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici spetta ai Direttori generali degli USR territorialmente competenti. L’accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta invece al dirigente scolastico.
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Mentre i dipendenti della scuola senza Green pass vengono esclusi dall’apparato sanzionatorio, lo stesso discorso non vale per gli esterni che ne siano privi. Quindi, per i soggetti diversi dal personale scolastico è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Se l’accesso è motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la sanzione è comminata al datore di lavoro, e non al lavoratore.