Ai sensi dell’art. 9-ter, comma 2, introdotto dal D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Quando la sospensione conseguente alla mancanza del Green pass riguarda il personale ATA, c’è il problema della sua sostituzione.
In proposito, l’USR Veneto ha fatto presente che il D.L. 111 non introduce deroghe rispetto alla normativa vigente relativa alle supplenze del personale ATA.
La Nota MI 25089 del 6 agosto 2021 ha richiamato la normativa vigente per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente: “i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT
prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza […].
Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza”.
Gli assistenti amministrativi e tecnici non in possesso della certificazione verde COVID-19 o del certificato di esenzione possono essere collocati in lavoro agile?
La risposta, sempre dell’USR Veneto, è no: “Non può essere disposto il lavoro agile per gli assistenti amministrativi e tecnici sulla base della sola motivazione del non possesso della certificazione verde”.
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