La recente legge 133/2021, di conversione del D.L. 111/2021, ha apportato alcune modifiche al D.L. 52/2021.
Per quanto riguarda nello specifico il Green pass a scuola, una recente nota del Ministero dell’Istruzione ha riepilogato le principali novità introdotte dalla legge 133/2021.
Secondo le norme vigenti, fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale della scuola deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19.
L’obbligo non si applica ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, siano esenti dalla campagna vaccinale.
L’inadempimento dell’obbligo è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso fino al conseguimento del Green pass da parte del “sospeso” e alla scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto di durata non superiore ai quindici giorni. La sospensione non è qualificabile come sanzione disciplinare.
Non sono più previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.
Nel video riepiloghiamo i principali aspetti che riguardano il Green pass per il personale scolastico.
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