Ricordiamo che sul fronte dell’applicazione del Green pass, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato di recente alle scuole tutti i dettagli con una nota esplicativa.
La nota parla di obbligo di “possesso” e di dovere di “esibizione” della certificazione verde da parte del personale scolastico; e di necessaria verifica del rispetto delle prescrizioni da parte del dirigente scolastico. Infine, non meno importante, la nota chiarisce che il mancato possesso della certificazione verde viene equiparato all’assenza ingiustificata e comporterà, a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio del docente e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Come avviene la sostituzione
Ma come avviene la sostituzione del docente sospeso in quanto equiparato all’assente ingiustificato? Quando inizia e quanto dura la supplenza?
La nota chiarisce che, poiché i controlli sono quotidiani, la retribuzione viene sospesa sin dal primo giorno in cui il docente non sia in grado di esibire la certificazione richiesta dal dirigente scolastico, ma la sostituzione del docente avverrà non prima del quinto giorno di “assenza ingiustificata”, momento in cui scatta la sospensione formale del servizio. In altre parole il documento distingue tra una prima sospensione informale dal servizio (nei primi 4 giorni) e una successiva sospensione formale (dal quinto giorno in poi).
Spiega la nota: Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato.
Quanto alla durata del contratto di supplenza, naturalmente il supplente resterà in servizio fino all’eventuale rientro del docente che ha sostituito.