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Green Pass obbligatorio è incostituzionale? Facciamo chiarezza

Sin dall’annuncio in conferenza stampa, cui è seguita la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Covid, tantissimi sono stati i commenti di disappunto sulle scelte adottate dal Governo per fronteggiare i rischi della pandemia in corso.

A scuotere gli animi degli italiani è principalmente l’introduzione della obbligatorietà del green pass, quale strumento necessario ai fini dell’accesso a bar, ristoranti, manifestazioni pubbliche in genere e, da ultimo, previsto anche per il personale della scuola per poter riprendere servizio sin dall’avvio dell’imminente nuovo anno scolastico.

Diversi sono stati i contributi che La Tecnica della Scuola ha pubblicato nella rubrica I lettori ci scrivono e dai quali si percepisce un senso di delusione e rabbia. Alcuni docenti hanno anche evidenziato che rendere obbligatorio il green pass sarebbe addirittura contrario ai principi della nostra Costituzione. Ma è davvero così? È probabilmente il caso di tentare di fare chiarezza in un argomento certamente “scivoloso” sotto più punti di vista, ma soprattutto di dubbia lettura da un punto di vista prettamente giuridico, più che sociale.

Il green pass è incostituzionale? Risponde l’avvocatessa La Torre

Cathy La Torre, avvocatessa, attivista e politica italiana ha ben pensato di condividere alcune pillole di diritto sui suoi canali social, in modo che tutti possano comprendere entro quali limiti possa parlarsi di incostituzionalità della norma.
Infatti, così risponde alla domanda se il green pass sia incostituzionale o meno: “Partiamo dalle basi, una legge è incostituzionale se viola uno o più articoli della costituzione. L’art. 16 della nostra costituzione recita: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

“Quindi è la stessa costituzione – prosegue La Torre – ad ammettere delle limitazioni, ma solo stabilite per legge. Il Green Pass è stato istituito dal decreto legge 105/2021. Un decreto legge è equiparato ad una legge, è immediatamente efficace, è vincolante come la legge”.

Il professor Clementi e l’obbligo vaccinale: partiamo dalla Costituzione

Per quanto riguarda, invece, l’obbligo vaccinale, in una recente intervista a cura del vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, è stato chiesto un parere al professore Francesco Clementi, docente ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato presso l’Università di Perugia.

Il professore ha affermato: “Il dato oggettivo principale è che la Costituzione italiana, all’articolo 32, sottolinea con assoluta chiarezza che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività; lo stesso articolo prevede anche che nessuno sia obbligato ad alcuna forma di trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Questo è il punto di partenza di ogni ragionamento oggettivo”.

Si possono raccogliere i dati di chi esibisce il green pass? La risposta del Garante per la Privacy

Ultimo aspetto da non sottovalutare, direttamente correlato alla certificazione verde, è la questione dei controlli. A questo proposito, in un parere formulato dal Garante per la Privacy trasmesso alla Regione Piemonte nella giornata del 10 agosto, si legge: “La disciplina procedurale (oggi riconducibile al DPCM 17 giugno 2021) comprende, del resto – oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato DPCM”.

“Tra le garanzie previste da tale decreto – chiarisce il Garante – è compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto DPCM)”.

“Entro questi termini – conclude il Garante – è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità”.

Ciò significa, in buona sostanza, che i soggetti deputati al controllo dei green pass degli utenti che accedono a un servizio, possono soltanto procedere all’identificazione, ma non alla raccolta dei relativi dati.

Sara Adorno

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