Con decreto monocratico del 24 agosto, il Presidente della prima sezione del Tar Lazio ha respinto la domanda di provvedimento cautelare d’urgenza promossa contro l’introduzione dell’obbligatorietà del Green pass in ambito scolastico ed universitario.
Con l’art.1 comma 6 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto legge n.52/2021, convertito in legge n.87/2021, è stato infatti previsto che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la “certificazione verde COVID-19”.
Con ricorso depositato innanzi al Tar Lazio, alcuni ricorrenti hanno tuttavia ritenuto di contestare la legittimità di detta disposizione, chiedendo tuttavia l’annullamento, non già degli atti amministrativi applicativi, bensì direttamente delle disposizioni – di natura legislativa – di cui al decreto legge del 6 agosto scorso, chiedendone l’immediata sospensione in via cautelare urgente al presidente del Tribunale amministrativo del Lazio.
Tuttavia, con decreto del 24 agosto, il Presidente della prima sezione del Tar Lazio non ha potuto fare altro che respingere la domanda a fronte della palese inammissibilità del ricorso.
È più che noto infatti, che nel nostro ordinamento giuridico è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo solo per chiedere l’annullamento degli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti hanno impugnato non già gli atti amministrativi applicativi delle disposizioni del decreto legge, peraltro ancora non emanati, bensì hanno chiesto in via diretta – ed esclusiva – l’annullamento dello stesso decreto legge, nonostante il nostro ordinamento riservi alla Consulta il sindacato sugli atti legislativi sotto il profilo della conformità alla Costituzione stessa.
Il Presidente del Tar Lazio non ha potuto far altro che rilevare l’inammissibilità del ricorso stante la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, considerato che nel nostro ordinamento non è prevista l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge.
Solo l’impugnazione contestuale degli atti amministrativi – eventualmente anche di carattere generale – applicativi del decreto legge 111/2021, potrebbe infatti determinare l’ammissibilità di un ricorso e consentire – se del caso – di sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al decreto legge che ne costituisce la base normativa.
Il decreto del Tar Lazio conclude evidenziando, ma il principio costituisce una delle nozioni base del diritto insegnate sin dalle prime lezioni nelle facoltà di legge, che il giudice non è munito di alcun potere di annullamento diretto di un atto di natura legislativa, nei cui confronti non è ammessa la tutela giurisdizionale ma unicamente il sindacato di legittimità costituzionale, da sollevarsi in via incidentale laddove ne sussistano i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, nell’ambito di un giudizio ritualmente instaurato – nel caso specifico – avverso atti aventi natura amministrativa direttamente lesivi della posizione degli interessati.
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