Approvato in via definitiva dal Senato il decreto legge 111 del 6 agosto, il cosiddetto “decreto green pass scuola”.
Rispetto a quello originario il testo licenziato dal Senato contiene alcune importanti modifiche.
Si potrà infatti ottenere il green pass, oltre che con la vaccinazione, anche con il test antigenico rapido o con il test molecolare: in questo secondo caso, però, la validità viene estesa a 72 ore.
Tutte le misure del decreto vengono estese anche ai servizi educativi per l’infanzia (asili nido e altri servizi per la fascia di età 0-6), ai CPIA, ai corsi regionali di formazione e istruzione professionale e ai percorsi di formazione tecnica superiore.
Inizialmente, infatti, queste attività non erano esplicitamente citate e questo aveva fatto nascere non pochi dubbi interpretativi, tanto è vero che il Governo aveva adottato un nuovo decreto, il 122 del 10 settembre, per chiarire la questione.
Con un’altra modifica viene chiarito un altro aspetto che aveva creato dubbi: In mancanza della certificazione anti-covid rilasciata con apposita APP si può esibire anche un “certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale”.
Viene precisato meglio il meccanismo della sospensione del rapporto di lavoro.
Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto da parte del personale interessato “è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Inoltre “a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso”.
La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il personale inadempiente.
Tutti i soggetti “esterni” (genitori compresi) che accedono ai servizi scolastici devono essere dotati di adeguata certificazione anti-covid.
Il testo approvato dal Senato aggiunge: “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati”.