Approvato dal Senato il testo della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti e si fa più chiaro anche il quadro relativo alle sanzioni applicabili al personale sprovvisto.
La verifica del possesso del Green pass
Ai dirigenti scolastici ad ai responsabili delle altre istituzioni interessate dalle previsioni della legge, è attribuito il compito chiedere l’esibizione e procedere alla verifica, anche tramite soggetti appositamente delegati, del certificato verde da parte del personale.
Per il personale esterno, anch’esso obbligato al possesso ed esibizione del green pass per l’accesso per ragioni di servizio o di lavoro alle scuole, la verifica è di competenza dei rispettivi datori di lavoro, ferma restando la possibilità di verifica a campione da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle altre istituzioni.
Se manca il Green pass – le sanzioni
Sospensione della retribuzione e degli altri emolumenti
Il personale che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde Covid-19 è considerato a tutti gli effetti assente ingiustificato e, quale conseguenza immediata, non verranno corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Dopo il 5° giorno il rapporto di lavoro è sospeso
A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro verrà sospeso.
La sospensione, che verrà disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni cui si applica la disciplina dell’obbligo del green pass, perdurerà fino al conseguimento della certificazione verde da parte del soggetto sospeso e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni.
La sanzione amministrativa pecuniaria
Trova conferma in sede di conversione del decreto legge anche la previsione di una sanzione amministrativa a carico del personale sprovvisto di certificazione, ivi compresi gli studenti universitari e tutti i soggetti che, per motivi di servizio o lavoro, accedono alle scuole ed alle istituzioni interessate.
La legge di conversione prevede infatti l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di €400 fino ad un massimo di €1000 per il personale che verrà trovato sprovvisto di green pass; sanzione che potrà essere raddoppiata in caso di reiterazione dell’illecito.
Sanzione anche per i responsabili del controllo
La sanzione amministrativa sarà applicata anche nei confronti dei dirigenti scolastici (e loro delegati), di responsabili dei servizi educativi dell’infanzia e ai responsabili delle scuole paritarie, delle università e delle altre istituzioni di formazione che non verificano il possesso della certificazione da parte del personale (e degli studenti universitari), nonché nei confronti di chiunque accede alle strutture per ragioni di servizio o lavoro (la sanzione è altresì prevista anche per i rispettivi datori di lavoro).
Competenze per l’irrogazione delle misure sanzionatorie
La competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative a carico dei soggetti come sopra indicati è del prefetto, che la applicherà nei termini e nelle forme di cui alla L. 689/1981.
Nei confronti dei dirigenti scolastici ed i responsabili delle scuole paritarie la competenza all’accertamento dell’illecito è affidata ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti.