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Green pass: servirà anche per gli educatori e altro personale esterno? Il parere dell’esperto

In una precedente intervista ci siamo occupati della questione del green pass per il personale non scolastico e in particolare per gli addetti ai servizi educativi, concludendo che, in attesa di un’inevitabile correzione del decreto legge 111/2021, l’obbligo di possedere e di esibire il certificato verde possa estendersi, certe condizioni, anche al personale dei nidi e degli altri servizi rivolti ai bimbi con età da zero a tre anni, come peraltro suggerisce la circolare 13 agosto 2021, n. 1237.

Ritorniamo sull’argomento, per affrontare la questione più generale di altre diverse figure che operano sia in tali servizi sia nelle scuole di ogni ordine e grado con una nuova intervista a Massimo Nutini, componente la commissione istruzione dell’Associazione Nazionale dei Comuni.

Alcuni dirigenti scolastici e responsabili dei servizi comunali ci chiedono se, oltre agli addetti del sistema nazionale di educazione e istruzione, si possano ritenere obbligati al green pass anche altri soggetti che, a diverso titolo, operano nella scuola a contatto con gli alunni, come ad esempio gli assistenti educativi che gli enti locali assegnano alle scuole in presenza di alunni con disabilità.
Cosa può dirci in proposito?

Il comma 1 dell’art. 9-ter del decreto legge 52/2021, come inserito dal recente decreto legge 111/2021, stabilisce che “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. Si tratta di una previsione eccezionale, temporanea e pesantemente sanzionata, sia con una multa sia con sospensione dal servizio e conseguente perdita del diritto alla retribuzione. Per questo non mi pare possibile alcuna interpretazione estensiva di tale vincolo, ad altri soggetti non espressamente citati nella legge.

Perché, allora, in un una precedente intervista, lei ha detto che il green pass può essere richiesto al personale dei servizi alla prima infanzia?

L’unica eccezione è proprio quella dei servizi alla prima infanzia perché il comma 4 di quello stesso articolo assegna ai responsabili dei servizi educativi, assieme ai dirigenti scolastici, il compito di verificare il rispetto della prescrizione del green pass. In questo caso, quindi, la norma stessa contiene un’evidente contraddizione che rende necessaria un’interpretazione che, almeno fino a quando non ci sarà il chiarimento definitivo che potrà avvenire solo emendando uno dei due commi, permetta di gestire la situazione.
Peraltro, in questa direzione, ha già indirizzato anche la circolare 13 agosto 2021, n. 1237, nella quale il Capo Dipartimento del Ministero afferma di ritenere che “anche per il personale dei servizi educativi all’infanzia valga la necessità di possedere e esibire la certificazione verde Covid 19“. Nessun’altra ambiguità è presente nella norma che possa permettere di tirare dento all’obbligo anche altre figure che, a vario titolo, accedono ai locali scolastici.

Quindi a suo parere gli addetti del pre e post scuola, gli operatori dei refettori della mensa scolastica, gli stessi genitori che s’intrattengono nella scuola per permettere l’inserimento del loro bimbo o per altri motivi, e così via… non sono tenuti a possedere e ad esibire la certificazione verde?

Ribadisco: ritengo molto difficile che, per tali soggetti, sia possibile un’interpretazione estensiva del decreto legge 111/2021 e neppure mi risulta che il vincolo di green pass sia rintracciabile in altre norme se non per il personale sanitario e, ove si presentasse il caso, per l’eventuale addetto che avesse diritto a consumare il pasto nel refettorio, nel qual caso il green pass potrebbe essere richiesto sulla base del recente chiarimento inerente le mense aziendali ma non certo sulla base del decreto legge inerente la richiesta di certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico.

Ma che senso ha non chiedere il green pass agli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità, considerando le condizioni oggettive in cui operano tali dipendenti?

Il decreto legge, almeno su questo aspetto, è chiaro. Non possiamo, nei confronti di questi lavoratori, considerarli “personale scolastico” quando ci sono di mezzo doveri e restrizioni mentre non attribuire loro la stessa qualificazione quando si tratta di diritti e accrescimenti di qualsiasi tipo. Se un ente locale o un soggetto del terzo settore dovesse mettere a casa senza stipendio uno di questi addetti perché sfornito di green pass credo proprio che correrebbe il rischio che un giudice del lavoro potrebbe, poi, riconoscere il diritto allo stipendio per tale addetto, con la conseguenza che il responsabile del provvedimento di allontanamento diventerebbe poi responsabile anche della doppia spesa sostenuta per pagare, oltre al dipendente, anche il sostituto.

Come è possibile risolvere questo problema?

Per gli operatori dei servizi all’infanzia si è in qualche modo già risolto, o meglio si è tamponata la situazione  fino a quando una modifica del decreto legge, in sede di conversione o di correttivo, sarà adottata. Per tutti gli altri, l’unica soluzione è quella di una norma primaria che potrà essere inserita, ove la volontà politica sarà orientata in tal senso, in occasione di tale stessa modifica. Diversamente, varranno le regole precauzionali che saranno previste nel Regolamento d’Istituto o nell’apposito disciplinare interno adottato dal dirigente scolastico, sentiti l’RSPP e il medico competente, che dovranno però rispettare la normativa vigente e i criteri individuati dal Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Reginaldo Palermo

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