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Green pass, sospensione del rapporto di lavoro: non qualificabile come sanzione disciplinare [NOTA e MODELLI]

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Come sappiamo, l’articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – inserito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 111/2021 – ha introdotto sino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, per “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione” l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione a scuola della certificazione verde e, per i dirigenti scolastici, quello corrispondente di verifica.

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, ha poi esteso l’obbligo della certificazione verde al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Lo stesso decreto-legge n. 111/2021 ha definito anche le conseguenze connesse al mancato rispetto dell’obbligo di possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico che, a seguito di ciò, non può permanere a scuola né svolgere le funzioni proprie del profilo professionale.

In particolare, il comma 2, dell’articolo 9-ter, stabilisce che “il mancato rispetto delle disposizioni … è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato“.

A tale proposito, il MI, con nota 1353 del 16 settembre 2021, ha precisato che la sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.

In allegato alla nota il MI ha proposto un modello di “Decreto di sospensione del rapporto di lavoro” e un fac-simile di “Comunicazione esito negativo verifica QR Code Certificazione verde COVID-19”.

La sospensione dal servizio – precisa il MI – è prevista dalla norma e, dunque, il decreto che la commina è “atto dovuto” per il Dirigente scolastico. La comunicazione di esito negativo della verifica, invece, non è né prevista, né dovuta ed è eventualmente da inviarsi a mezzo mail, senza particolari ritualità, al solo fine di segnalare al destinatario l’assenza ingiustificata”.

Il Ministero precisa anche che i modelli costituiscono “proposte non prescrittive, largamente perfettibili, liberamente adottabili in ragione della specificità delle situazioni”.

E conclude: “Queste, peraltro, data l’alta risposta alla campagna vaccinale del personale in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, risultano numericamente contenute”.

NOTA E MODELLI