Stesso discoro per l’insegnante lesbica a cui non è stato rinnovato il contrato in una scuola cattolica. La chiesa cattolica infatti tutt’oggi è ancorata agli schemi biblici secondo cui l’omosessualità è “contronatura”: l’attività omosessuale è un peccato (Genesi 19:1-13; Levitico 18:22; Romani 1:26-27; 1 Corinzi 6:9). Romani 1:26-27 insegna specificamente che l’omosessualità è un risultato dell’aver negato e disubbidito a Dio. Quando una persona persevera nel peccato e nell’incredulità, la Bibbia dice che Dio la “abbandona” a peccati ancor più malvagi e depravati per mostrarle che la vita senza Dio è inutile e senza speranza. 1 Corinzi 6:9 afferma che né gli “effeminati” né i “sodomiti” erediteranno il regno di Dio.
La Bibbia dice ancora che una persona diventa omosessuale a causa del peccato (Romani 1:24-27) e, in definitiva, per propria scelta.
Ma al di là dell’aspetto teologico, la scuola di ispirazione cattolica fa il suo mestiere, come per altro verso lo fa la Costituzione, all’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Non potendo però la Costituzione impedire la libertà individuale, come la libertà di educazione, deve consentire la nascita di scuole private che possano diffondere la propria ideologia e la propria visione del mondo. Il problema è però se è costituzionalmente corretto elargire fondi pubblici, di tutti i cittadini (compresi omosessuali, neri, atei, credenti ecc.), a istituzioni che pongono ostacoli alle razze, alle ide, alle religioni. A questo scopo la costituzione è chiara e stabilisce che l’intervento educativo privato debba avvenire «senza oneri per lo Stato» (art. 33, c. 3): la scuola privata non ha dunque diritto a ricevere contributi economici da parte dell’erario, anche se sovvenzioni possono essere concesse per soddisfare le legittime aspettative delle popolazioni di fruire del diritto allo studio.
Discende da qui, a nostro avviso, anche un altro equivoco e cioè che le continue accuse di “preconcetto ideologico” contro coloro che si oppongono al finanziamento pubblico alle scuole private è da ribaltarsi, proprio perchè la trincea ideologica parte da chi vuole difendere a tutti i costi il privilegio di avere i soldi di tutti per assolvere un interesse privato.
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