Handicap, l’amministrazione condannata al risarcimento danni esistenziali ed economici
I fatti. I genitori di un alunno disabile di V elementare, all’inizio dell’anno scolastico 2004/2005, si sono rivolti al giudice (vedi nostra precedente news) per avere confermato il sostegno in un rapporto 1/1 come nell’anno precedente. L’amministrazione non si è presentata all’udienza sul pronunciamento d’urgenza ex art. 700 ed è stata condannata in contumacia, a fornire il sostegno richiesto. Il dibattimento per valutare il merito della causa è stato fissato entro un mese. In sede di valutazione di merito del ricorso il giudice del Tribunale di L’Aquila emetteva ordinanza di cessazione della materia del contendere in quanto l’Amministrazione nel frattempo aveva nominato il docente di sostegno come richiesto e compensava le spese del giudizio. La famiglia di fronte al ritardo nella nomina dell’insegnate di sostegno e con conseguente illegittima compressione di più diritti costituzionalmente garantiti (il diritto allo studio ed altri) ha promosso azione di risarcimento danni dinanzi al Giudice di Pace di Lama dei Peligni che ha condannato l’Amministrazioni scolastica al risarcimento dei danni patiti dal minore e da suoi genitori, anche a titolo di risarcimento.
La sentenza (n. 10/C/2005 del 27/10/2005/ D.C.D. e N.A. contro Miur + 3 – Giudice di Pace di Lama dei Peligni) è da considerare importante in quanto sostiene i genitori di alunni disabili nell’affrontare il contenzioso che si crea allorquando l’Amministrazione nega diritti immediatamente esigibili, senza dover sottostare, in caso di vittoria, a costi finanziari inopportuni e ingiusti.