La Suprema Corte ha dichiarato manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar della Campania, in merito all’art. 509 del Testo Unico in materia di istruzione. Il ricorso era stato promosso da una preside che, essendo stata collocata in quiescenza con provvedimento d’ufficio, rivendicava il suo diritto a rimanere in servizio fino a 70 anni. Sebbene avesse già usufruito di una proroga di 2 anni derivante dall’applicazione del 5° comma dell’art. 509 del T.U., che recepisce il dettato della legge n. 421/92: la facoltà di rimanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il limite del 65° anno di età fissato per il collocamento a riposo. Non contenta di questa proroga, la preside aveva impugnato il provvedimento del Provveditore al fine di poter ottenere un ulteriore differimento del termine fino al compimento del 70° anno di età . Ma la Corte Costituzionale ha disposto per il non accoglimento della richiesta argomentando, peraltro, "che il buon andamento dell’amministrazione – si legge nel dispositivo dell’ordinanza – non può dipendere affatto dal mantenimento in servizio di personale che ha raggiunto i limiti di età, subordinato esclusivamente alla domanda del dipendente, come diritto potestativo assoluto, laddove il prolungarsi del servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell’efficienza organizzativa".
È durissimo il giudizio del Gruppo parlamentare del Partito democratico sulla legge di bilancio approvata…
Come riporta La Repubblica, che ha attenzionato il caso di Milano, sono sempre di più…
Sono molti i vip che spesso si abbandonano a ricordi della scuola e dei loro…
Torna Rimaturità, la ‘prova d’esame’ per gli ex studenti del Liceo Classico Galileo di Firenze:…
Dal mese di dicembre 2024, l’INPS, tramite la “Piattaforma di Proattività”, ha avviato una campagna…
Hanno fatto discutere molto le parole di un docente di un liceo di Roma, scritte…