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I COBAS SCUOLA chiedono l’immediata rettifica della nota n. 1182 del 09/01/2025

In riferimento alla nota n. 1182 del 09/01/2025, avente per oggetto “Restituzione posti resisi disponibili dopo il 31/12/2024”, con la quale Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma ha comunicato che non si procederà ad ulteriori chiamate da GPS per il conferimento di incarichi a tempo determinato e che tutte le supplenze assegnate successivamente a tale data sono da considerarsi temporanee, sebbene su posti vacanti e/o disponibili, si rappresentano le seguenti osservazioni.

In particolare, la nota stabilisce che tali supplenze:

  • non possono avere come termine il 31/08 ovvero il 30/06, salvo eccezione per la scuola dell’infanzia;
  • devono avere come termine ultimo la fine delle lezioni o l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio;
  • devono essere attribuite esclusivamente mediante graduatorie di istituto.

Si osserva che l’art. 5 dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024, richiamato nella nota, disciplina le “Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici”, terminando la propria trattazione al comma 3 senza fornire indicazioni dirette sulle modalità di attribuzione delle supplenze per i posti resisi  disponibili dopo il 31/12/2024. Pertanto, ritieniamo illegittima la sopracitata nota dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma.

Tale riferimento normativo utilizzato dall’Ufficio VI di Roma appare non pertinente a giustificare la scelta di considerare temporanee tutte le supplenze successive al 31/12/2024. In base alla normativa vigente – D.M. 131/2007, O.M. 112/2022 e O.M. 88/2024 – le supplenze assegnate per posti resisi disponibili dopo il 31/12/2024 dovrebbero seguire i seguenti criteri:

  • i posti vacanti devono essere coperti con incarichi aventi scadenza al 31/08 dell’anno scolastico di riferimento;
  • i posti disponibili devono essere coperti con incarichi aventi scadenza al 30/06 dell’anno scolastico di riferimento.

Tale impostazione, oltre a rispettare i principi legislativi in materia, garantisce la continuità didattica per gli alunni e i diritti contrattuali del personale docente precario.

Alla luce delle considerazioni esposte, i COBAS SCUOLA ritengono illegittima la nota n. 1182 del 09/01/2025, nella parte in cui contravviene ai criteri di assegnazione delle supplenze previsti dalla normativa vigente; e chiede pertanto la rettifica immediata della nota sopracitata e la relativa comunicazione a tutte le Istituzioni Scolastiche, affinché vengano garantiti:

  • il diritto del personale docente precario a vedersi assegnare incarichi conformi ai termini normativamente previsti (31/08 per posti vacanti, 30/06 per posti disponibili);
  • la continuità didattica per gli alunni, imprescindibile per il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Domenico Montuori Esecutivo nazionale COBAS Scuola

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