Il TAR Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 riconosce quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.
I Cobas Scuola di Palermo hanno sostenuto i genitori e gli studenti, rappresentati dall’avv. Chiara Garacci, che hanno impugnato il decreto con cui il dirigente di un liceo palermitano decideva l’accorpamento di due classi quarte, con la conseguente costituzione di una sola classe con 24 alunni dei quali 4 disabili gravi.
L’accorpamento pretendeva di giustificarsi con quanto contenuto nell’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 81/2009, secondo il quale, “le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16”.
La sentenza accoglie invece la tesi, da noi sostenuta, che in casi del genere, il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o finale) non può superare il tetto di venti unità.
Significativo il passaggio in cui il TAR sottolinea la circostanza che il d.P.R. n. 81/2009, contempli l’ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie e ciò “impone un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.
La sentenza sostiene la necessità che “una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi. D’altronde, in tema di classi intermedie (e terminali), il rinvio dell’art. 17 al precedente art 16 (che riguarda le classi iniziali diverse da quelle dell’art. 5, queste ultime inerenti alla presenza di alunni con disabilità), impone di differenziare dette classi intermedie in ragione della presenza o meno di disabili, se non a pena di giungere al risultato, totalmente contrario allo spirito, alla logica e alla ratio della disciplina, di consentire, astrattamente, per le classi intermedie, un aumento del numero di allievi rispetto a quelli di provenienza (da 20 a 22) in ipotesi di presenza di disabili, e, per altro verso, una riduzione (da 27 a 22) per tutte le altre classi in cui non è contemplata la presenza di disabili”.
Proprio quanto abbiamo sempre sostenuto: una diversa lettura della norma porterebbe alla paradossale conclusione che le classi maggiormente bisognose di tutela da parte dell’ordinamento, perché accolgono alunni con grave disabilità, subirebbero un trattamento deteriore perché dopo essere state costituite con 20 alunni (o meno) sarebbero destinate a sicura scomparsa in quanto non permetterebbero il rispetto del limite dei 22 alunni indicato dall’art. 17 del d.P.R. n. 81/2009.
La sentenza affronta poi la questione se l’esito positivo dello scrutinio finale per gli alunni disabili dimostrerebbe da sé l’assenza di un danno, chiarendo che “al di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative”.
Continueremo a sostenere i diritti degli alunni e invitiamo l’Amministrazione e i dirigenti scolastici a garantire che in tutte le scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità: numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione dei disabili.