Gentile Direttore,
leggo su Tecnica della Scuola che una lettrice – molto preoccupata per la sua scuola – ha posto la seguente domanda: “la prima collaboratrice della Ds della mia scuola si è fatta predisporre le sue classi, non avendo lei il potenziamento, sul piano e corridoio della vicepresidenza. Può tale collaboratrice lasciare le classi durante le sue ore di lezione, per svolgere le funzioni richieste dal dirigente scolastico e fare contemporaneamente lezione e compiti a lei delegati dalla Preside?”.
Sulla base della mia decennale esperienza di Primo Collaboratore di 4 Ds (Titolare, Incaricato, Reggente, Titolare) con i quali mi onoro di avere collaborato e continuo a farlo con lo spirito di rendere un servizio alla mia comunità scolastica, provo a dire la mia.
Mi tocca però fare dei riferimenti alle norme che nel tempo si sono succedute e che ci hanno portato alla triste condizione per la quale qualcuno maldestramente ci accusa di “abbandono del posto di lavoro” e ci fa apparire “gli scappati dalle classi”.
Con la Legge 15/3/1997 n. 59 art. 21 comma 16 è stata conferita ai capi d’istituto la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche “nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l’individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l’unicità della funzione”.
E siamo ancora fermi a questo comma all’insaputa di politici, sindacalisti e esperti di diritto…
Nel 2000 viene richiesto un parere al Consiglio di Stato sulla permanenza – nel contesto dell’autonomia scolastica e dell’assetto della dirigenza scolastica – delle norme di cui all’art. 7 comma 2 lett. h (Collaboratori eletti), art. 396, comma 5 (la previsione della funzione vicaria) e art. 459 (esonero del Vicario) del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994 (Testo Unico).
Scrive il CdS nella sentenza del 26/7/2000 “La collocazione del dirigente scolastico nel sistema dell’autonomia definito dall’art. 21 della legge n. 59/97 e l’assetto della dirigenza scolastica, pongono la questione delle compatibilità delle citate norme del Testo Unico con il nuovo quadro normativo e, quindi se esse sopravvivano nel nuovo sistema, oppure se debbano ritenersi implicitamente abrogate in relazione alla disposizione contenuta nell’art. 25 bis, comma 5 del più volte citato d.lgs. n. 29/93…”.
Il Consiglio di Stato dice a chiare lettere che – seppur la figura del “Collaboratore Vicario” non trova spazio nel sistema della dirigenza scolastica – l’Art. 459 T.U. (esonero) non è in contraddizione con il nuovo quadro normativo anzi “al contrario l’eliminazione di una risorsa già prevista nel sistema precedente (il Vicario ai sensi dell’art. 396, comma 5 del T.U. n. 297/94) sarebbe in contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti delle istituzioni scolastiche”.
Continua il CdS che “Si ritiene pertanto che il dirigente, nell’individuare i docenti di cui intende avvalersi nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative, possa indicare quello incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento di breve durata e che per questo docente, ricorrendone le condizioni di fatto previste dal citato art. 459 T.U. n. 297/94, lo stesso dirigente possa disporre l’esonero o il semiesonero, dandone comunicazione all’ufficio scolastico periferico per gli adempimenti relativi alla copertura del posto di insegnamento”.
Quindi per il CdS – seppur la figura del “vicario” non trova spazio nella scuola del Dirigente scolastico – è legittima l’individuazione dei collaboratori da parte del Ds e l’eventuale disposizione dell’esonero o semiesonero.
Nel 2003 interviene il legislatore con la legge finanziaria 2004 (Tremonti ministro) che al comma 88 dell’art. 3 Legge 350 (e non all’art. 88 che non abroga il comma 1 dell’Art. 459 del TU 297/1994 come scrive l’esperto) modifica l’Art. 459 del TU 297/1994 (Esoneri e semiesoneri per i docenti collaboratori) prevedendo nei confronti di uno dei docenti individuati dal DS, ai sensi dell’articolo 25, comma 5 D. Lgs 165/2001, (anche se non più vicario!) la possibilità dell’esonero l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento.
E per finire in bellezza arriva l’art. 1 comma 329 della Legge 190/2014 (Legge di bilancio 2015 con Ministro Padoan) con la quale viene abrogato l’articolo 459 della legge n. 297/94, riguardante gli esoneri e semiesoneri dei docenti individuati a sostituire il dirigente scolastico: in altre parole per la necessità di bilancio dello Stato tutti in classe in barba all’efficacia e all’efficienza del funzionamento organizzativo e didattico, anche non tenendo conto della Sentenza del CdS del luglio 2020!
Nell’anno successivo arriva la Legge 107/2015 che con il comma 14 punto 2 lett. b determina “il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa” e con il comma 83 afferma che: “Il DS può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Per ricordare agli smemorati di oggi, interviene anche il MIUR con la Nota 1875 del 3/9/2015 (Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico) a firma del Capo Dipartimento Rosa De Pasquale nella quale comunica ai Direttori Regionali di informare i Ds che è possibile l’esonero o il semiesonero di un collaboratore “per la scuola dell’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi. Si ricorda infine che tali posti, da subito attivabili, saranno compresi nel fabbisogno dell’organico dell’autonomia che verrà successivamente assegnato”.
I Ds quindi potevano distaccare un Collaboratore con le relative sostituzioni sulla base del numero di classi (scuola dell’infanzia e primaria esonero con almeno ottanta classi; per le SSI, IC, IISS esonero con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero con almeno quaranta classi) e che tali posti, da subito attivabili, sarebbero stati compresi successivamente nel fabbisogno dell’organico dell’autonomia successivamente assegnato.
Con la successiva Nota MIUR 30549 del 21/9/2015 (Acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale – lettera b) a firma del Direttore Generale Maria Maddalena Novelli si stabilisce che “Per quanto riguarda invece le indicazioni relative ai collaboratori del dirigente scolastico, gli Uffici scolastici regionali assegneranno prioritariamente alle istituzioni scolastiche il personale destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato delle classi di concorso corrispondenti a quelle per le quali si sia già provveduto all’esonero in base all’art .459 del Testo Unico come modificato dalla DL. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, secondo le disposizioni contenute nella nota n. 1875 del 3 settembre ultimo scorso del Capo Dipartimento per l’istruzione”.
Questa è la triste storia di come si è voluto ferire il sistema della governance scolastica nel silenzio generale delle forze politiche, delle OO.SS. e delle associazioni di categoria che non hanno dato alcuna attenzione all’indebolimento del funzionamento organizzativo e didattico che si è pervicacemente portato avanti nella miopia di tutti e a danno soltanto delle comunità scolastiche.
Tutto questo ha avuto come ovvia conseguenza che mentre il sistema scolastico assumeva sempre più elementi di complessità si indeboliva il terzo anello che ha comunque sempre cercato di portare avanti – e soltanto nell’interesse della comunità scolastica – quanto necessario per l’efficienza della sua organizzazione e la qualità dell’offerta didattica.
Basta stare qualche minuto in una vicepresidenza per capire la complessità del lavoro che deve svolgere un collaboratore del DS!
Certamente, la fine dell’istituto dell’esonero per moltissimi “collaboratori vicari” ha imposto una complicata azione di mediazione tra l’attività didattica negli ambienti di apprendimento e le necessità organizzative, evidenziando in tutti e ancor di più un elevato senso di responsabilità in primis nei confronti dei propri alunni.
E i collaboratori del Ds – figure di riferimento per alunni, genitori e personale – non hanno mai fatto un passo indietro riuscendo a organizzare il proprio servizio didattico in armonia con i bisogni formativi degli alunni e organizzativi dell’Istituzione scolastica.
L’irresponsabilità che qualcuno vuole ingenerosamente attribuirci non ci appartiene e sappiamo bene cosa comporta in termini di responsabilità civile e penale!
Lasciare la classe per qualsiasi docente – e quindi anche per il Primo collaboratore del Ds – è illegittimo e chi lo fa si assume una GRAVE responsabilità contrattuale e penale!
Se poi a qualcuno risulta che ci sia un collaboratore del ds che abbandona la classe deve fare una cosa molto semplice: denunciare il collaboratore, ricordando che il dipendente pubblico che viene a conoscenza di una situazione di illegittimità o addirittura di violazione della legge ha il dovere di segnalarla al Ds e alle autorità competenti!
Ai dirigenti scolastici e ai colleghi docenti e non docenti diciamo chiaramente che poiché – a detta degli illustri esperti – la nostra priorità è la didattica, in assenza dell’esonero rispettate il nostro lavoro in classe e risolvetevi autonomamente problemi, necessità e emergenze.
Nessuno dice che senza questi odiati, sfaticati, privilegiati Collaboratori del Dirigente scolastico, senza i responsabili di plesso distaccati, senza le funzioni strumentali, senza i Coordinatori di dipartimento, senza l’Animatore digitale, senza i Referenti, senza…, senza… la scuola non potrebbe funzionare.
Allora lo dico io senza mezzi termini!
Questa è la ragione per la quale occorre oggi più che mai un Sindacato dei Collaboratori del dirigente scolastico che ci difenda e ci tuteli in tutte le sedi da diffamazioni, ingiurie, violenze verbali ecc., ecc…
E sta arrivando!
Rosolino Cicero (ANCODIS)