Il vicario del Ds che godeva dell’esonero dal servizio non esiste più, adesso con la legge 107/2015 le cose sono cambiate. Tuttavia il contratto resta ancora efficace.
In buona sostanza mentre prima esistevano solo 2 figure scelte su base fiduciaria dal Ds e riconosciute economicamente anche dal contratto collettivo nazionale della scuola, adesso che le cose sono radicalmente cambiate, emerge il nodo dell’impossibilità normativa di potere retribuire i numerosi componenti di uno staff dirigenziale.
È assolutamente vero che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 107/2015, le forme di collaborazione con un dirigente scolastico di una data scuola sono state radicalmente modificate. Infatti nel comma 83 dell’art. 1 della legge 107/2015 è disposto che il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.
Nello stesso comma 83, ma questo sfugge ad alcuni dirigenti scolastici che hanno individuato anche fino a 15 collaboratori, è anche scritto che riguardo tali individuazioni fiduciarie non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Questo significa che si dà legittimità a nominare quanti collaboratori si vogliano nel limite massimo del 10% dell’organico dell’autonomia, ma, forse, non si dà la legittimità al Ds di retribuire tutte queste collaborazioni, tanto che esplicitamente si scrive nel comma 83 della legge 107/2015, che rispetto alle nomine dello staff non dovranno esserci aggravi di spesa pubblica.
D’altronde la norma per la retribuzione dei collaboratori del Ds resta quella contrattuale che non è stata abrogata per via legislativa. Quindi resta pienamente in vigore, fino a prova contraria, l’art. 88, comma 2 lettera f), in cui si spiega che i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL.
Quindi anche se la legge consente al Ds di avere tanti collaboratori, anzi pone il limite del 10% che il contratto non ha mai posto, la retribuzione con i fondi del FIS spettano soltanto, ed è qui che il contratto pone il paletto, a due soli collaboratori.