I collaboratori scolastici costretti a fare gli operatori socio sanitari!

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della sigla sindacale Feder. ATA, riguardo la sentenza dela Corte di Cassazione che ha ribadito la condanna penale per alcune collaboratrici scolastiche, accusate di essersi rifiutate di effettuare un cambio pannolino ad un’alunna disabile

 

Come sapete la Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n. 22786/16 depositata il 30 Maggio 2016 ha ribadito la condanna penale ad alcune nostre colleghe collaboratrici scolastiche del giudice di secondo grado per essersi rifiutate di effettuare un cambio pannolino ad un’alunna disabile; le colleghe erano state in un primo momento assolte, quindi condannate dalla Corte di appello, in base all’articolo 47 del CCNL dove per l’area A è previsto l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona e all’assistenza di base agli alunni diversamente abili.

Il reato notificato è quello di “rifiuto d’atti d’ufficio”, e dovranno risarcire i genitori della bambina.

Nella Scuola italiana sappiamo che l’individuazione degli alunni diversamente abili comporta l’attivazione di diverse prestazioni assistenziali da parte dello Stato con l’insegnante di sostegno specializzato, gli assistenti alla comunicazione ed all’autonomia, gli assistenti all’igiene, il trasporto gratuito, la programmazione individualizzata e la valutazione differenziata, l’ assegnazione di fondi per l’acquisto di materiali ed ausili ecc..

L’ insegnante di sostegno è un docente in possesso di specializzazione che viene assegnato alla classe in cui è iscritto uno studente disabile, per un numero di ore congruo ai bisogni individuati sulla base della Diagnosi Funzionale e del Progetto formulato dal Consiglio di classe.

L’assistente ad personam è un educatore assistente per l’autonomia e la comunicazione, in possesso di titoli specifici richiesti dall’Ente Locale.

L’assistente alla comunicazione è una figura che si offre come servizio alle famiglie per i disabili sensoriali (uditivi e visivi) e che nella scuola operano nell’ambito dell’assistenza educativa, contribuendo alla realizzazione dei PEP.

Il Collaboratore scolastico adempie alla cosiddetta “assistenza di base”, prestando ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

VOGLIAMO PORRE UNA DOMANDA:

Ma cosa si intende per … uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale ?

Secondo noi non di certo cambiare il pannolino all’allievo diversamente abile … perché il Collaboratore Scolastico non è uno “specialista” e non ha una formazione in tal senso e pertanto potrebbe non saper svolgere appieno tale mansione sotto il profilo della sicurezza fisica dell’allievo disabile. Non essendo stato formato, inoltre, potrebbe arrecare dei danni gravi e irreparabili ad un soggetto già particolarmente svantaggiato.

Oltretutto, secondo la Feder. ATA , quel “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” non comprende il cambio del pannolino perché sono operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale del Collaboratore Scolastico senza aver effettuato un’adeguata formazione.

La sentenza della Corte di Cassazione, secondo noi, nell’interpretare la norma, lo ha fatto in maniera del tutto arbitraria e illegittima.

LA Feder. ATA SARA’ A DIFESA DELLE COLLEGHE CHE SI SONO RIFIUTATE DI ESEGUIRE, SECONDO NOI, UN ORDINE VIETATO DALLA LEGGE IN QUANTO PRESTATO SENZA UNA FORMAZIONE ADEGUATA IN TAL SENSO !!! (art. 92 CCNL Scuola del 29.11.2007 comma L)

Sappiamo tutti che la “Scuola è una Torre di Babele”, ma costringere ed obbligare ad operare su un soggetto diversamente abile in genere in situazione di forte gravità senza un’adeguata preparazione specialistica, è pura follia e mancanza di rispetto verso una delle categorie più deboli e indifese dell’intera comunità scolastica, cioè gli alunni diversamente abili in situazioni di gravità. Questo denota la scarsa, anzi pressoché nulla considerazione del problema handicap e della sua integrazione scolastica.

Gli alunni diversamente abili non dovrebbero soltanto servire alla composizione di classi meno numerose, come purtroppo spesso siamo costretti a pensare che sia così …

E non c’entra nulla l’Art. 7 in quanto i contenuti della Formazione per tale posizione economica non riguardavano assolutamente il cambio del pannolino all’allievo diversamente abile, compito svolto principalmente da Operatori Socio Sanitari/Assistenziali e non dai Collaboratori Scolastici i quali sono addetti all’assistenza di base all’handicap e non a quella qualificata come lo è un cambio pannolino ad un alunno con grave situazione di handicap.

La Feder.ATA chiederà un autorevole parere alla Federazione Italiana Superamento Handicap –FISH e all’Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità – ANFFAS in merito allo svolgimento di una mansione così delicata che la Corte di Cassazione intende far svolgere obbligatoriamente ad un personale non qualificato che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione. 

Non è giusto far svolgere un così delicato servizio di assistenza qualificata verso ragazzi con gravi disabilità psico-fisiche, senza un’adeguata formazione!

Pertanto la Feder. ATA propone prioritariamente l’attivazione immediata di Corsi di Formazione rivolti ai colleghi Collaboratori Scolastici per istruirli nel delicato compito di assistenza qualificata ai portatori di handicap in situazioni di particolare gravità dove necessitano del cambio pannolino, affinché possano svolgere questa delicata mansione con un’adeguata preparazione professionale e in tutta sicurezza.

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