Come anticipato ieri, con sentenza n. 7552/2015 pubblicata il 16/09/2015, il Tribunale ordinario di Roma – terza sezione lavoro – è intervenuto nella controversia tra Flc Cgil e Presidenza del Consiglio e Aran, condannando questi ultimi ad avviare immediatamente le procedure per rinnovare i contratti.
Il Giudice del Lavoro, riferendosi in particolare alla recente sentenza della Corte Costituzionale 178/15 (con cui è stata sancita l’illegittimità del blocco della contrattazione), ha ribadito il contenuto delle considerazioni svolte nei §§ 17 e 18 del considerato in diritto:
“(17) Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza […], è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum.
Su tale linea converge anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha sottolineato l’esigenza di «un “giusto equilibrio” tra le esigenze di interesse generale della comunità e i requisiti di protezione dei diritti fondamentali dell’individuo» e ha salvaguardato le misure adottate dal legislatore portoghese – in tema di riduzione dei trattamenti pensionistici – sulla scorta dell’elemento chiave del limite temporale che le contraddistingue […].
Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.).
Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”.
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra, è stato pertanto rimosso dal nostro ordinamento il “blocco” della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego. La rimozione della causa sospensiva produce però i propri effetti solo con riferimento per il periodo dal 30 luglio 2015 in poi (giorno successivo quello della pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale), essendo stata ritenuta legittima la causa di sospensione per il periodo pregresso.
Pertanto, il Tribunale di Roma ordina alle parti convenute di dare avvio, senza ritardo e per quanto di loro competenza, al procedimento di contrattazione collettiva per i comparti della scuola, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle relative aree dirigenziali.
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