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I diplomi non sono certificati

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I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione non sono certificati. Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione.
Il chiarimento è contenuto in una faq pubblicata in una sezione presente sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione dedicata all’attuazione delle disposizioni dell’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e alle indicazioni fornite con la direttiva sugli adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Ricordiamo che la legge 183/2011 ha introdotto all’art. 40 del Testo unico sulla documentazione amministrativa il comma 02 il quale prevede che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Ma non essendo il diploma un certificato la dicitura in questione non va apposta.