L’articolo 173 D.lgs. 81/08 definisce lavoratore “videoterminalista”, colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per oltre 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.
Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve compiere un’analisi dei posti di lavoro, per rilevare:
- i rischi per la vista e per gli occhi;
- i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Successivamente deve disporre le misure idonee ad eliminare o ridurre questi rischi, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
I disturbi più frequenti lamentati dai lavoratori addetti ai videoterminali sono “mal di testa, rigidità alla nuca, bruciore agli occhi, lacrimazione, dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani”, mentre per i disturbi visivi si parla di “bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura”.
Tali disturbi sono provocati da un’elevata sollecitazione degli occhi e dal conseguente affaticamento dovuto a:
- condizioni di illuminazione sbagliate (bassa illuminazione delle superfici vicine allo schermo che comporta un prolungato sforzo di adattamento per gli occhi)
- errata ubicazione del videoterminale rispetto a finestre e a altre fonti di luce
- condizioni ambientali sfavorevoli (aria troppo secca, correnti d’aria, temperatura troppo bassa o troppo alta)
- caratteristiche inadeguate del software
- contrasto insufficiente dei caratteri rispetto allo sfondo
- postazione di lavoro sbagliata
- posizione statica e impegno visivo ravvicinato e protratto nel tempo
- difetti visivi non o mal corretti