Si va consolidando un orientamento giurisprudenziale che ha avuto origine dopo i numerosi reinserimenti in Gae dei docenti depennati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento.
In applicazione di una specifica disposizione di legge, è stato infatti introdotto un meccanismo di cancellazione automatica dalle Gae in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento, salva la possibilità di reinserimento nella successiva fase di aggiornamento.
Tuttavia i bandi di aggiornamento triennale della procedura non consentivano, sebbene previsto dalla legge, il reinserimento dei docenti depennati fin quando, dopo un massiccio intervento della giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria, nel decreto di aggiornamento del 2019 è finalmente stata introdotta la possibilità di reinserimento dei docenti precedentemente depennati.
Nelle more, in seguito alle sentenze emesse dalla magistratura, numerosissimi docenti sono stati reinseriti in Gae con effetto retroattivo.
A causa del depennamento, i docenti successivamente reinseriti avevano perso la chance di essere immessi in ruolo e, molti di essi, in particolare, sarebbero stati certamente assunti a tempo indeterminato nell’ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015.
Ricostruendo le procedure di immissione in ruolo dei vari anni in cui si trovavano ancora forzatamente fuori dalle Gae, molti docenti hanno quindi rivendicato il diritto ad essere immessi in ruolo con efficacia retroattiva e ad avere risarciti i danni subiti.
Le varie pronunce della magistratura del lavoro fin’ora intervenute hanno evidenziato, che avendo efficacia retroattiva le sentenze amministrative, in conseguenza della sentenza di annullamento l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto considerare i docenti interessati come se fossero presenti a pieno titolo nelle Gae, fin dall’anno di prima pubblicazione delle stesse da quando cioè era stato fatto operare il depennamento.
Da questa premessa, i giudici ne hanno fatto discendere il diritto dei docenti reinseriti a partecipare alle operazioni di immissione in ruolo nelle more effettuate dall’amministrazione, con il conseguente diritto all’assunzione a tempo indeterminato se collocati in posizione utile nelle graduatorie medesime.
In alcuni casi, oltre al diritto all’immissione in ruolo, la giurisprudenza ha anche riconosciuto il risarcimento del danno, in misura corrispondente al trattamento retributivo che il docente avrebbe percepito ove l’amministrazione lo avesse immesso in ruolo consentendogli di svolgere le proprie prestazioni lavorative.
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