Dopo le innumerevoli decisioni della Magistratura ordinaria e amministrativa che hanno portato al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di centinaia di docenti depennati per non aver aggiornato la propria posizione, ed il cambio di rotta del Ministero che nell’ultimo decreto di aggiornamento delle gae ha finalmente riconosciuto il diritto al reinserimento, giungono le prime nuove decisioni dei giudici del lavoro sul medesimo argomento.
In particolare, la prospettiva che adesso viene portata all’attenzione della Magistratura è quella relativa a ciò che hanno perso i docenti depennati, negli anni in cui sono stati tenuti ingiustamente fuori dalle gae.
Un’interessante decisione viene dal Tribunale di Vibo Valentia che, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato vibonese Antonio Pagliaro, esperto in diritto scolastico, ha dichiarato il diritto di un docente depennato e poi reinserito ad essere immesso in ruolo retroattivamente.
Il docente in questione, in particolare, dopo essere stato depennato dalle Gae per non aver presentato la relativa domanda di aggiornamento, era stato reinserito su ordine del Giudice.
Con l’assistenza dell’Avv. Pagliaro, il docente ha quindi rilevato che se fosse stato tempestivamente reinserito in base alla domanda appositamente presentata, sarebbe stato certamente immesso in ruolo in occasione del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015.
In particolare, il Giudice del lavoro di Vibo Valentia ha ricostruito la vicenda secondo “l’angolo prospettico della prognosi postuma”, compiendo una verifica ex ante e in concreto delle possibilità di assunzione reclamate dal ricorrente.
Partendo dal ragionamento secondo cui il ricorrente doveva ritenersi inserito in Gae ab origine, in virtù della sentenza che disponeva il reinserimento, ossia a far data dal 1° settembre 2014, e per tutti i tre anni successivi: e ciò, sulla base della fictio iuris per la quale gli effetti della sentenza di accoglimento del suo ricorso sono stati fatti retroagire fino al primo momento in grado di procurargli l’utilità sperata (ossia il reinserimento in seno alla graduatoria per il triennio 2014/2017), il Giudice ha rilevato che in occasione del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/20105 sono stati immessi in ruolo diversi docenti inseriti nella medesima graduatoria ma con minore punteggio.
Da ciò il Tribunale ne ha ricavato piena prova del diritto all’immissione in ruolo del ricorrente.
Diversamente ragionando, infatti, secondo la sentenza in esame, oltre a sterilizzare la posizione soggettiva del ricorrente, ne risulterebbe vulnerata l’autorità della pronuncia emanata dal Tribunale, con inammissibile compromissione contestuale dei principi costituzionali in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, la quale risulterebbe vanificata laddove – pur a fronte di una pronuncia favorevole al lavoratore – a questi fosse precluso di godere delle conseguenze direttamente e immancabilmente derivanti dall’accoglimento della sua originaria azione giudiziaria.
Il Ministero è stato quindi condannato ad assumere il ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle stesse condizioni applicabili ai docenti immessi in ruolo mediante scorrimento della graduatoria di cui trattsi.
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