Tutti i docenti precari che negli ultimi 10 anni hanno stipulato contratti di supplenza fino al 30 Giugno hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute
Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, con plurime sentenze ha accolto i ricorsi proposti dallo studio legale degli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio (Giustizia Scuola) e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare migliaia di euro in favore dei docenti precari per le ferie maturate e mai richieste.
Con la proposizione dei ricorsi si è censurato il meccanismo illegittimo da anni adoperato dal MIM mediante il quale i docenti precari, con contratti di supplenza al 30 Giugno, vengono collocati in ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, senza una preventiva comunicazione e senza neppure farne richiesta.
Puntualmente, infatti, la stragrande maggioranza dei docenti con contratti di lavoro al 30 Giugno, pur maturando oltre 20 giorni di ferie all’anno, al termine delle lezioni scoprono di non avere più a disposizione giorni di riposo, oppure, di averne soltanto 5 o 6.
Ciò accade poiché le scuole decurtano automaticamente le ferie maturate.
In tal modo, il docente precario non solo si vede negato il diritto al riposo costituzionalmente garantito, ma perde anche il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva.
MOTIVI DEL RICORSO
I legali hanno richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea secondo cui una legge nazionale che preveda la perdita automatica del diritto alla monetizzazione è contraria alla normativa comunitaria se il lavoratore non richiede di fruire delle ferie maturate.
Tali principi, evidenziano gli avvocati, sono stati recepiti e ribaditi anche dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17.06.2024 la quale ha stabilito che “il docente precario con contratto di supplenza al 30 Giugno, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva a meno che la scuola dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Si tratta semplicemente di un’ulteriore conferma rispetto alle vittorie già ottenute dagli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio dinanzi ai Tribunali Ordinari in funzione di Giudici del Lavoro.
Dunque, affinché al docente possano essere sottratte automaticamente le ferie maturate è necessario che:
1) Sia invitato formalmente dalla scuola a fruire delle ferie maturate durante un determinato periodo di sospensione delle lezioni;
2) Sia avvisato formalmente che la mancata richiesta di ferie comporta la perdita delle stesse con consequenziale divieto di monetizzazione;
Se tale duplice comunicazione non viene effettuata, il docente conserva il diritto alla monetizzazione delle ferie, in quanto, la decurtazione automatica è illegittima, così come è illegittima la collocazione in ferie d’ufficio.
CONSEGUENZE DI TALE PRONUNCIA
Pertanto, tutti i docenti precari che negli ultimi 10 anni hanno stipulato contratti di supplenza al 30 Giugno, se non hanno richiesto le ferie e se non hanno ricevuto le dovute comunicazioni di garanzia da parte dell’istituto scolastico, potranno proporre ricorso al Giudice del Lavoro al fine di ottenere la giusta indennità economica.
Come emerge dai ricorsi vinti degli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio, si tratta di ingenti somme di denaro visto e considerato che ogni singolo giorno di ferie corrisponde ad un valore monetario di circa € 70,00.
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