Uno degli aspetti più controversi dell’attualità scolastica è l’adesione dei docenti ai progetti.
Esiste un “obbligo di progetto”? I docenti, se gli organi collegiali deliberano l’adesione ad un programma proposto da altri soggetti, sono tenuti ad aderire?
Come si deve comportare il docente nel momento in cui il dirigente scolastico dovesse richiedere di partecipare ad un progetto deciso dagli organi collegiali.
Come già più volte segnalato da La Tecnica della Scuola, bisogna specificare, in modo principale, che eventuali progetti “aggiuntivi” rispetto alla ordinaria attività didattica vanno inseriti nel Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio di istituto.
Risulta evidente che il Consiglio di Istituto non ha alcuna facoltà di inserire nel POF progetti didattici che non siano stati elaborati e decisi dal collegio che – ai sensi della normativa attuale – è l’unico organo che può assumere iniziative in ambito didattico.
Un’eventuale delibera autonoma del Consiglio di Istituto in campo didattico non avrebbe alcun valore.
Se un progetto è inserito nel POF e riguarda l’intera istituzione scolastica è ovvio che tutti i docenti sono in qualche misura impegnati a contribuire alla realizzazione del programma.
Un esempio aiuta meglio alla comprensione: se tutte le classi di scuola primaria collaborano alla produzione di una mostra conclusiva che illustri le atttività di educazione ambientale svolte nell’anno in corso, i docenti non possono esimersi dal partecipare all’iniziativa, a meno che al momento della decisione uno o più docenti non abbiano fatto inserire a verbale di essere contrari all’iniziativa.
E ancora: se un’associazione o un ente del territorio propongono alla scuola di aderire ad un proprio progetto, a meno che il POF non preveda espressamente che tale progetto sia parte integrante del POF stesso, è ovvio che l’adesione del singolo insegnante e di ciascuna non può che essere libera e volontaria.
Se docente non intende aderire (perché, ad esempio, l’adesione richiederebbe un impegno orario aggiuntivo che non si intende accettare) non è obbligato a giustificare la propria mancata adesione. Nessuno è obbligato a svolgere oneri aggiuntivi oltre il normale orario di servizio.
Consenso informato per i genitori
Una nota del Ministero dell’Istruzione riconosce il diritto al consenso informato dei genitori su tutti quei progetti extracurricolari e quindi non obbligatori.
Da ciò ne deriva che è stato ufficialmente prescritto l’obbligo per le scuole di esonerare gli alunni dai progetti scolastici che non fanno parte delle discipline obbligatorie e per i quali i genitori non esprimono il proprio consenso informato.
In base alla nota ministeriale, inoltre, le scuole devono tener contro dei pareri e delle proposte delle associazioni dei genitori nella predisposizione dell’offerta formativa.
La nota inviata agli USR così recita: “La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo
9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta
del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza”.