Categorie: Mobilità

I DOS avranno titolarità nell’attuale scuola di servizio, ma a domanda

Una delle novità della mobilità 2016/2017 è il fatto che i docenti della dotazione organica si sostegno, con titolarità nella provincia e che ogni anno scolastico venivano utilizzati nelle scuole, acquisiranno finalmente la titolarità nelle scuole. Ma come funzionerà per questi docenti il trasferimento? Intanto incominciamo con il dire che per i Dos è stato previsto l’art.7 del contratto di mobilità, in cui si regolamentano i rientri, le assegnazioni e restituzioni al ruolo di provenienza e personale della Dotazione Organica di Sostegno. Nel comma 2 dell’art.7 sarebbe disposto il fatto che il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto, diversamente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità. Quindi chi volesse fruire del diritto di conferma ed acquisire la titolarità nella scuola dove quest’anno è utilizzato, basta che all’atto della domanda inserisca come prima preferenza il codice meccanografico  della sua attuale scuola di servizio.

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Chi invece volesse non confermare la sua permanenza in tale scuola, può anche evitare di dichiararla tra le preferenze ed otterrà un’altra scuola di titolarità. Nel caso in cui nella scuola di attuale servizio non ci fosse più la disponibilità, il docente parteciperà alla mobilità senza godere del vantaggio della conferma in nessuna altra scuola, trovando la titolarità nella prima scuola scelta secondo l’ordine di preferenza e in cui c’è la disponibilità del posto. È utile sapere che i docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione di sostegno, possono partecipare al movimento sui posti di sostegno esprimendo la preferenza di scuola, comune, distretto, ambito per tale tipologia di poste nell’apposita sezione del modulo domanda, con l’indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell’anagrafe delle scuole ed istituti dell’istruzione secondaria di II grado. Anche i docenti che stanno partecipando ai corsi di riconversione per il sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine previsto dalla OM sino a 10 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI. Infine è utile sapere che i docenti di sostegno sono vincolati per un quinquennio su questa tipologia di insegnamento. Però possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo. Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo.

Lucio Ficara

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