Dimentichiamoci il docente che estrae dalla sua cartelletta gli elaborati e poi li ripone lontani da occhi indiscreti. E dimentichiamoci anche il docente che, grazie magari temi d’italiano su argomenti personali, finisce per saperne dell’alunno più dei suoi genitori.
Il Tar Puglia con sent. n. 2597 del 20.10.2014, ci informa il portale www.laleggepertutti.it,, ha affermato il diritto di ogni genitore di “entrare nella borsa” dell’insegnante di italiano del proprio figlio per leggere il tema consegnato da quest’ultimo.
Insomma il genitore, se vuole visionare il compito del figlio, può farlo, in una onesta condivisione con l’insegnante. Parliamo di onesta condivisione perchè lo scopo esibito dei genitori richiedenti, conoscere meglio il loro figlio, sembrava essere nobile.
E per questo, il Tar Lecce ha imposto alla segreteria scolastica, che negava l’accesso ritenendolo invasivo e inutile, l’esibizione degli elaborati, affinché il genitore potesse avere piena cognizione di gusti, aspettative e orientamenti culturali che si andavano acquisendo e sviluppando.
In tale ottica, anche se l’andamento scolastico è ottimo e l’alunno ha sempre avuto “9”, ogni genitore ha diritto di conoscere e vigilare sugli orientamenti culturali del figlio durante il percorso scolastico. A condizione, però, che quest’ultimo sia minore d’età. Diversamente – sembra di poter intuire dalla sentenza secondo il portale succitato – a prevalere dovrebbe essere il diritto alla privacy del giovane.
Si pone, però, un altro problema ancora più delicato: al ragazzo deve essere data comunicazionedell’esercizio, da parte dei suoi genitori, del diritto d’accesso sul suo tema in classe? Sembrerebbe di sì. La legge [2] impone l’informativa nei confronti di chi subisca la richiesta di accesso, per evitare indagini su argomenti riservati. Ma, se così fosse, probabilmente, la spontaneità del giovane – e quindi l’effettività del controllo – verrebbe meno.
Il genitore, invece, non ha diritto di chiedere l’accesso ai compiti di altri studenti, per ricostruire ipotetiche disparità di trattamento: l’orientamento dei giudici (Cons. St., sent. n. 7650/2010) , infatti, è sfavorevole a tale possibilità, in quanto non è possibile un controllo generalizzato sulla scuola. La funzione docente non è infatti diretta alla scelta dei più meritevoli, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno conseguiti.
E il registro di classe con i voti di tutti gli alunni?
Secondo il Tar Toscana (sent. n. 6266/2004) si può escludere l’accesso dei genitori al testo integrale dei registri di una classe, per verificare un presunto clima di ostilità nei riguardi del figlio: l’accesso è stato limitato alle parti del registro che riguardavano il singolo studente.
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