Mancano poco meno di 48 ore alla scadenza (20 novembre ore 15.59) per le convocazioni di chi è stato individuato per essere immesso in ruolo nella fase C. Si tratta delle convocazioni per la scelta della sede provvisoria.
Più si avvicina la data di queste convocazioni e più i dubbi, le ansie, gli interrogativi che affollano la mente dei docenti interessati, fanno temere che qualcosa non vada per il verso giusto e che un errore possa creare danni irreversibili per il loro futuro. Vediamo di rispondere ad alcuni interrogativi, con l’intento di fare chiarezza.
Si può differire il ruolo per avere in atto una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche anche se in altra classe di concorso?
La risposta è certamente affermativa, sta anche scritto nel comma 99 della legge 107/2015. Per cui chi ha un contratto annuale al 30 giugno o al 31 agosto, l’assegnazione del posto di ruolo sarà differito al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. Ovviamente l’anno di prova varrà solo per coloro che svolgeranno la supplenza nella stessa classe di concorso o in classe di concorso affine, secondo quanto specificato dal DM 850 del 27 ottobre 2015. Si specifica in oltre che per i docenti impegnati in una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, il differimento sarà automatico, in quanto la loro supplenza risulta nel sistema del SIDI.
Si può differire il ruolo per avere in atto un contratto in una scuola paritaria o in un’azienda privata?
La legge 107/2015 non lo prevede, ma da alcune faq del Miur e da una nota dell’USR Liguria sembrerebbe di si. Tuttavia consigliamo cautela al riguardo, perché una scelta del genere non consentirà di svolgere l’anno di prova e differisce l’entrata in ruolo ad altra data o al 1° settembre 2016. Non siamo in grado di prevedere, in tale situazione, quali conseguenze potrebbe avere il docente che differisce il ruolo, senza avere una supplenza annuale, in merito alla prossima mobilità. La domanda che ci poniamo è: “Questi docenti avranno le stesse opportunità giuridiche di chi ha differito il ruolo perché impegnato in supplenza annuale?”. Tuttavia chi volesse differire il ruolo in fase C perché ha in atto un contratto in una scuola paritaria o in un’azienda privata, dovrà presentare all’atto delle convocazioni agli uffici scolastici regionali e provinciali , una specifica istanza in cui sono descritte le motivazioni per cui è necessario posporre la presa di servizio medesima. È giusto affermare che non essendo tutto questo regolato da norme legislative, le decisioni di accettare o respingere certe richieste di differimento restano alla discrezionalità degli uffici scolastici territoriali. Per tale motivo si raccomanda cautela e l’attenzione di informarsi presso i vari USR prima di prendere iniziative che potrebbero risultare dannose.
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Chi si presenta alle convocazioni per la scelta della sede e assume servizio, può chiedere aspettativa per tutto l’anno?
La risposta è affermativa. Il docente che assume servizio acquisisce lo stato giuridico di docente con contratto a tempo indeterminato e può avvalersi di tutti i diritti del CCNL scuola del 2007, riferiti al personale di ruolo. Tale personale può chiedere, ai sensi dell’art.18 comma 1 del suddetto contratto di lavoro, l’aspettativa non retribuita per motivi familiari o personali. Per il comma 2 dello stesso articolo può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. Infine per il comma 3 collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Quest’ultima richiesta deve essere concessa è consente certamente una regolare domanda di mobilità. Inoltre si può anche chiedere il congedo parentale per chi ha figli di età inferiore ai 12 anni. Il congedo parentale deve essere concesso e secondo la nuova legge del Jobs act è retribuita al 100% per il primo mese di congedo e per i restanti 5 mesi è pagata al 30%.
Abbiamo risposto solo a qualche domanda che sta stressando soprattutto quei docenti che nella fase C sono stati mandati lontani dalle loro famiglie e che vorrebbero evitare di lasciare tutto per andare ad assumere servizio.
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