L’intervallo o ricreazione è una delle questioni riservate all’autonomia scolastica, questo significa che deve essere il regolamento di ogni scuola a disciplinarlo, tuttavia esiste una circolare, precisamente la C.M. 105/75 che detta le regole da usare finché l’istituto non emana il proprio regolamento che all’art. 17 lett. f), dice quanto segue: “durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose”.
Questa pausa deve conteggiarsi all’interno del monte orario delle attività didattiche. La ricreazione, infatti, deve essere considerata pertanto tempo scuola a tutti gli effetti.
Ad avvalorare la tesi secondo cui i minuti dell’intervallo sono da considerarsi tempo scuola a tutti gli effetti, c’è anche la questione della vigilanza: tale viene contemplata dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, e prevede la responsabilità dell’insegnante per la vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni.
Ne consegue che anche la ricreazione fa parte dello svolgimento delle ore di lezione. Ecco perché quando suona la campanella della pausa, vige l’obbligo della sorveglianza da parte del docente dell’ora precedente alla ricreazione.
Durante l’intervallo il personale docente deve è chiamato infatti a vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare danni a persone e cose.
Bisogna ricordare che l’insegnante che non vigila sugli alunni rischia un provvedimento disciplinare, in quanto non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza.
Infatti, secondo l’art. 55-bis del D.Lgs. 105/2001 si dovrà procedere così:
1) contestazione degli addebiti entro 20 giorni da quando si è avuto notizia del fatto.
2) convocazione della dipendente per il contraddittorio a difesa con un preavviso di almeno 10 giorni;
3) conclusione del procedimento entro 60 giorni, salvo che non sia stato richiesto e accordato (per gravi e oggettivi impedimenti) un rinvio della convocazione per più di 10 giorni; in tal caso la durata del rinvio si somma al limite di 60 giorni;
4) possibilità di un unico rinvio nel corso del procedimento, che si deve quindi concludere necessariamente.
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