Una delle domande che più frequentemente ci viene rivolta sulle assegnazioni provvisorie è: “Ho superato l’anno di prova quest’anno, posso fare assegnazione provvisoria per altra classe di concorso?”
La risposta a questa domanda è riportata nel comma 5 dell’art.7 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni per l’anno scolastico 2016/2017. In tale comma è specificato che non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2016/17.
Quindi appare chiaro che chi ha superato l’anno di prova, anche nel corrente anno scolastico, può fare richiesta di assegnazione provvisoria, avendone il titolo di abilitazione, sia per altre classe di concorso dello stesso grado di titolarità e sia per altre classi di concorso di grado diverso. Invece chi l’anno di prova non lo ha ancora superato, potrà richiedere altre classi di concorso, sempre possedendo abilitazione, ma solo per lo stesso grado d’istruzione in cui è titolare.
Infatti quanto detto è specificato nel comma 4 dell’art.7 del suddetto contratto, in cui viene sottolineato che l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. dell’8.4.2016 ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità
Quindi è bene sapere, per aumentare le probabilità di soddisfazione delle assegnazioni provvisorie, che oltre la propria classe di concorso è possibile richiedere anche altre classi di concorso dello stesso ordine di scuola, e, se si è superato l’anno di prova, anche di ordine diverso.
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