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I nomi degli alunni non si possono pubblicare sul sito dell’istituto, lo ricorda il M.I. nella sezione ‘Rientriamo a scuola’

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È stata integrata la sezione internet “Rientriamo a scuola”, predisposta dal ministero dell’Istruzione per mettere nelle condizioni gli istituti scolastici di recepire tutte le informazioni, i documenti, le risposte alle domande principali che illustrano le modalità di rientro a scuola a settembre.

Le info e i documenti presenti

Nello spazio ad hoc, di cui avevamo notizia appena pubblicato, ricordiamo che le sezioni presenti sono:

  • Documenti del Ministero
  • Indicazioni sanitarie del CTS
  • I territori
  • Domande e risposte

Negli ultimi giorni, nella sezione ministeriale sono state aggiunte le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, nella quale non c’è alcun riferimento all’età – sopra i 55 anni – per essere considerati lavoratori “fragili”.

La FAQ sulla privacy degli alunni

Inoltre, è stata ‘postata’ una ulteriore FAQ, predisposta in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, relativa alla pubblicazione dei nomi degli studenti distinti per classe. Qui di seguito, vi proponiamo la FAQ completa:

Le istituzioni scolastiche possono pubblicare sul proprio sito web istituzionale i nominativi degli studenti distinti per classe?

No, la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto, secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati.

A tal fine i nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all’a.s. 2020-2021, mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell’area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie.

Inoltre, si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si evidenzia che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).

Comunque secondo una prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione al tabellone esposto nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe. In relazione all’avvio del prossimo anno scolastico, al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi ai tabelloni dell’istituzione scolastica e ne dà preventiva comunicazione alle famiglie degli alunni.

Tale modalità di pubblicazione del tabellone in relazione al prossimo anno scolastico dovrebbe essere adottata in via residuale solo qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.

In tutti i casi gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopra indicate, devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es. luogo e data di nascita, ecc.).

Sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni.