E’ quanto ha stabilito ieri la terza sezione del Tar di Catania, presieduta da Calogero Ferlisi, accogliendo un ricorso contro una clausola introdotta nel bando per l’a.a. 2010/2011 dell’Ateneo catanese che – ispirandosi ai dettami contenuti nell’art. 18 comma 1 lettera c) della legge 240/2010 (le cosiddette norme “anti-parentopoli” della Riforma Gelmini) e secondo un’interpretazione che trovava riscontro anche in un apposito parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato – non consente la partecipazione al concorso dei candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura interessata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.
Dal canto suo, l’amministrazione dell’Ateneo catanese dichiara di “accettare l’esito del pronunciamento del Tar, che getta luce – con riferimento alle scuole di specializzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia – nell’interpretazione di una norma che aveva visto incerta anche l’Avvocatura dello Stato, e la cui applicazione sembra tuttavia essere mantenuta per i dottorati di ricerca”.
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