Con la nuova disposizione dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2016/2017, è stato possibile ridurre notevolmente i casi di soprannumero e di esubero provinciale.
Infatti gli esuberi si avranno prevalentemente dopo gli esiti della fase C della mobilità, dove se un docente neoassunto da GAE in fase C non trovasse collocazione durante il suddetta fase di mobilità in nessun ambito territoriale nazionale, sarebbe, solamente per l’anno scolastico 2016/2017, lasciato a disposizione nella attuale provincia di titolarità.
Per chi invece è andato in soprannumero ed è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all’art. 8, comma 1, punto 2 dell’ipotesi del CCNI del 15 giugno 2016, ed è appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal PTOF per il potenziamento dell’offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all’assorbimento dell’esubero.
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Seguiranno le assegnazioni d’ufficio del solo personale in esubero dopo la mobilità privo della sede di titolarità, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.
Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe.