I permessi e le ferie dei docenti e degli ATA: cosa fare in caso di lutto, terapie e tirocini

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Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sui permessi e le ferie dei docenti e degli ATA.

1) Sono un docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, vorrei sapere come posso assentarmi da scuola, senza il rischio di avere rifiutato il permesso, per 7 giorni non continuativi al fine di frequentare il tirocinio indiretto di un percorso abilitante?

I docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche hanno diritto, per motivi personali, a 3 giorni di permesso retribuito documentati con autocertificazione. Tali giorni possono essere presi anche non continuativi, come per altro, per gli stessi motivi personali e con le stesse modalità, possono essere presi altri 6 giorni ma senza retribuzione.

2) Sono un docente con contratto a tempo determinato per supplenza breve del dirigente scolastico, ho diritto ai 3 giorni di lutto per la perdita della suocera?

Si, ai sensi dell’art.35, comma 8 del CCNL scuola 2019-2021 anche i supplenti brevi assunti con nomina del dirigente scolastico hanno diritto a 3 giorni di lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.

3) Ho avuto l’incarico fino al 30 giugno 2025 come collaboratore scolastico dalla graduatoria 24 mesi. Siccome sto facendo delle terapie temporaneamente invalidanti per grave patologia, ho diritto ai permessi relativi a tale condizione?

Certamente che ha diritto! Lo prevede espressamente l’art.35, comma 11 del CCNL scuola 2019-2021 che per le gravi patologie rimanda all’art.17 comma 9 del CCNL scuola 2006-2009. Tali giornate di assenza non rientrano nel computo della malattia e sono retribuite per intero.