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I permessi per motivi personali o di famiglia e la Legge Finanziaria 228/2012

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Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2015/2016, puntualmente inizia “il solito braccio di ferro” tra dirigenti scolastici e lavoratori della scuola sull’ autorizzazione di ferie, permessi, visite ecc.

Infatti, nonostante le norme siano scritte in modo chiaro preciso e conciso in un italiano comprensibile da tutti, e non lasciano spazio a fantasiose ed arbitrarie interpretazioni, ogni anno, nella maggior parte delle Scuole del regno si verificano vicende tragicomiche che sempre più spesso finiscono per approdare nelle aule di Giustizia, vedendo l’amministrazione scolastica soccombente in giudizio e condannata a pagare le spese di lite, con una grave e negligente emorragia di denaro pubblico.

Insomma, un cane che si morde la coda, c’è il povero lavoratore che paga l’avvocato per vincere il ricorso, e lo stesso lavoratore che ha proposto quel ricorso, paga indirettamente (con tasse e trattenute) le spese di lite a cui viene condannata l’amministrazione scolastica che non ha autorizzato (per mano del dirigente scolastico) il permesso spettante. Una macchina infernale da cui purtroppo non ci si può esimere, se si vuole far valere un diritto calpestato, il più delle volte da chi ignora la norma.

Una delle dinamiche più critiche che, negli ultimi due anni scolastici, sta insidiando l’autorizzazione di permessi, che potrebbero ricadere benissimo nelle casistiche sopra descritte, riguarda la mancata autorizzazione dei permessi per motivi personali o di famiglia per i docenti a tempo indeterminato (art. 15 comma 2 del CCNL Scuola).

Ad onor del vero, fin quando il Docente usufruisce dei primi 3 giorni, l’autorizzazione è pressoché automatica, anche perché, numerose recenti sentenze di merito, hanno più volte ribadito in lungo e in largo per tutta lo stivale, che: il Docente, per fruire dei permessi previsti dall’art.15 comma 2 del CCNL Scuola, deve presentare istanza corredata di autocertificazione (nel merito della quale l’amministrazione non può entrare per sindacare sulle motivazioni addotte dal lavoratore) al solo scopo di informare l’istituzione scolastica della propria assenza dal servizio in quel determinato giorno, senza pertanto attendere nessuna autorizzazione formale scritta o verbale che sia.

Il problema nasce quando il docente vorrebbe usufruire dei 6 giorni di ferie richiedendoli come permessi per motivi personali o di famiglia, così come recita l’art. 15 comma 2 del vigente CCNL Scuola, al secondo capoverso: per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13 comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

La norma contrattuale dice chiaramente che detti permessi, se richiesti per motivi personali o di famiglia e corredati da autocertificazione, possono essere estesi a 9 giorni per anno scolastico 3 + 6.

Ma cerchiamo di capire il perché i docenti sono costretti a chiedere i giorni di ferie come permessi per motivi personali o di famiglia!

Le ferie sono disciplinate dall’art. 13 comma 9, ed in buona sostanza dice che il docente ha diritto a 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico, purché trovi lui stesso il suo sostituto per il/i giorno/i di ferie, al fine di non comportare aggravio di spesa per l’amministrazione.

Operazione pressoché impossibile, a detta di molti docenti che vorrebbero usufruire delle ferie durante l’anno scolastico, ma non possono per l’ovvia ostilità della norma, che sembrerebbe essere stata cogitata apposta per non far usufruire i lavoratori di questo sacrosanto diritto.

Ergo, non v’è chi non colga che una tale norma, che oserei definire “medievale”, tanto bislacca quanto esilarante, non ha pari nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato.

Infatti, nessun altro CCNL di nessun altra categoria ha osato tanto a discapito dei lavoratori; sfido chiunque ad andar a dire ad un qualsiasi altro lavoratore privato o pubblico, che per ottenere le ferie, c’è bisogno che sia lui stesso a trovarsi il sostituto.

Si spera che con il prossimo rinnovo normativo del CCNL Scuola venga modificata questa blasfemia sindacale sulle ferie dei docenti.

Stando così le cose, la distinzione tra ferie e permessi appare più che netta, ed il docente, non potendo, di fatto, per i motivi su esposti usufruire delle ferie, usufruisce dei permessi, per i quali la sostituzione del personale assente spetta all’amministrazione e non al lavoratore stesso.

Fin qui non fa una piega, il docente è libero di fruire dei permessi per motivi personali o di famiglia fino a 9 giorni per anno scolastico.

Ma perché alcuni dirigenti scolastici da 2 anni a questa parte non autorizzano più i permessi per motivi personali o di famiglia, quando questi sforano le tre giornate nell’anno scolastico?

Nel 2012, la Legge di stabilità L. 228/2012, è intervenuta sulle ferie dei docenti, introducendo il divieto di monetizzazione delle stesse per i docenti a tempo determinato e ribadendo quanto scritto nel CCNL Scuola vigente, che le ferie durante l’anno scolastico vanno usufruite senza comportare aggravio di spesa per l’amministrazione.

Allorché, sembrerebbe che per un’errata interpretazione della L. 228/2012 – artt. 54 e 56, in vigore dal 1 gennaio 2013, i dirigenti scolastici rigettino l’autorizzazione ai docenti di ruolo che chiedono di usufruire dei 6 giorni, quand’anche quest’ultimi richiedano i 6 giorni come permessi per motivi personali o di famiglia e non come ferie.

Corre d’uopo ricordare che questa nuova norma interviene (a gamba tesa, su materie squisitamente sindacali che dovrebbero essere normate dalla contrattazione collettiva) unicamente sull’istituto contrattuale delle ferie (e non sui permessi) e, in particolare, sul “divieto di monetizzazione delle stesse”, se non fruite.

E’ “solo” su questo punto che la Legge ha modificato il CCNL Scuola (nella parte in cui si dice, per i supplenti, che “non è obbligatorio” fruire delle ferie nei mesi da settembre a giugno, ma solo a luglio e agosto”.

Non a caso la norma è inserita nella legge sui “risparmi di spesa” (legge di stabilità). Quindi riguarda solo i supplenti annuali fino al 30/6 (che, tra l’altro, non hanno i 3 + 6 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ma solo 6 giorni e non retribuiti, art. 19 del CCNL Scuola), non riguarda né i supplenti annuali fino al 31/8 (i quali non hanno mai diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, perché le fruiscono obbligatoriamente entro il 31/8), né i Docenti di ruolo per i quali non si pone mai il problema della monetizzazione delle ferie (salvo, al massimo, quando vanno in pensione).

Per cui il CCNL Scuola, sui permessi (art. 15 c. 2), è in vigore e nessuno lo ha modificato.

In altre parole, per i docenti di ruolo, non solo nulla è cambiato sui permessi, ma neanche sulle ferie e, quindi, neanche sui 6 giorni di queste fruibili come permessi.

Questa è la ratio dell’intervento legislativo: che non vi sia volontà di modificare le norme contrattuali lo dimostra anche il fatto che nella seconda parte il comma 54 riprende esattamente quanto già disposto dall’art. 13 del CCNL circa l’obbligo della non insorgenza di oneri per l’Amministrazione. Nessuna interferenza si determina, in ogni caso, rispetto al combinato disposto dell’articolo 13, comma 9, e dell’articolo 15, comma 2.

I giorni di ferie, se utilizzati come permessi retribuiti, non sottostanno ad alcun vincolo riguardante il periodo della loro fruizione: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie, ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti.

Ogni tesi contraria appare priva di fondamento giuridico nonché logico. I due istituti sono e vanno tenuti distinti e separati.

Distinti sono gli articoli di riferimento, diversa è la norma che li disciplina. E’ quindi evidente che le modifiche apportate all’istituto delle ferie non hanno alcuna incidenza rispetto alle modalità di fruizione dei sei giorni, specie qualora li si utilizzi ai sensi dell’art. 15 del CCNL con le stesse modalità dei permessi retribuiti.

Pertanto, qualsiasi limitazione si intendesse porre all’utilizzazione dei sei giorni in questione risulterebbe chiaramente illegittima.